Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

TERMINE DECADENZA REVOCATORIA FALLIMENTARE E SOSPENSIONE COVID

  • Gianluca Vita

    MONTEGRANARO (AP)
    08/04/2022 09:38

    TERMINE DECADENZA REVOCATORIA FALLIMENTARE E SOSPENSIONE COVID

    Buongiorno
    volevo sapere se a vostro parere il periodo di sospensione Covid stabilito dall'art. 83 del D.L 17 marzo 2020 n. 18 come modificato dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, è applicabile alla decadenza di cui all'art. 69 bis L.F. ed in particolare se il decorso del tempo di 63 giorni compreso nell'intervallo temporale della sospensione, sia soggetto a recupero integrale al termine del predetto periodo triennale.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2022 08:16

      RE: TERMINE DECADENZA REVOCATORIA FALLIMENTARE E SOSPENSIONE COVID

      L'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, dopo aver previsto nel primo comma il rinvio d'ufficio delle "udienze dei procedimenti civili …" a data successiva al 15 aprile- termine poi spostato all'11 maggio 2020, per effetto della modifica introdotta dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23-, dispone, nel secondo comma, che nell'arco di tempo decorrente tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 "è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti … per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".
      Questa formula non molto felice fece nascere immediatamente il dubbio se la sospensione riguardava soltanto i termini perentori (di natura processuale) previsti per la proposizione di atti introduttivi nell'ambito di un processo già iniziato, oppure si riferisse anche ai termini di natura sostanziale di decadenza e prescrizione relativi all'introduzione del processo, che non possono essere interrotti da un atto stragiudiziale, ma richiedono necessariamente la proposizione di una domanda giudiziale, come appunto la proposizione di una azione revocatoria che va proposta nel termine di decadenza di tre anni dall'apertura del fallimento di cui al primo comma dell'art. 69-bis l. fall., che qui interessa.
      Sebbene il dato letterale faccia propendere per la prima soluzione, va considerato che il comma ottavo del citato art. 83 prevede che "Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi" E' vero che i provvedimenti richiamati dalla norma sono quelli aventi ad oggetto le misure organizzative che possono essere adottate, nel periodo 12 maggio – 30 giugno dai capi degli uffici giudiziari per consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate, ma è altrettanto vero che se la sospensione la sospensione del decorso dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo successivo alla cessazione della sospensione ex lege dei termini processuali include anche i termini extraprocessuali relativi alla proposizione di azioni giudiziarie, è logico dedurne che gli stessi termini siano sospesi anche nella nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio, che individuava la fase più acuta.
      Nello stesso senso vanno alcuni interventi della Corte Costituzionale quando ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli di leggi speciali (ad es. dell'art. 1 L. n. 742/1969) per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non dispone che la sospensione feriale ivi prevista si applichi ai termini di decadenza e orescrione che si può interrompere solo con la proposizione dell'azione (Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 49; Corte cost. 29 luglio 1992, n. 380; Corte cost. 13 luglio 1987, n. 255). Su questa linea, secondo cui la sospensione s'impone quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto si è poi consolidata la giurisprudenza (seppur con alcuni distinguo in ordine alla durata del tempo decadenziale o prescrizionale) con riferimento alla sospensione del periodo feriale, e può valere anche nel caso in esame, in cui l'unico mezzo per evitare la decadenza triennale di cui all'art. 69 bis è proporre l'azione revocatoria.
      Per un approfondimento della materia, rinviamo a F. Santagata, La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-19, in judicium.it, che svolge una analisi molto approfondita e documentata di questa problematica.
      Zucchetti SG srl