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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Trattamento del privilegio speciale ex art. 2758 c.c. in combinato disposto con l'articolo 16, comma 1 e 2 T.U.A
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Marco Taddeucci
Lucca21/12/2021 16:38Trattamento del privilegio speciale ex art. 2758 c.c. in combinato disposto con l'articolo 16, comma 1 e 2 T.U.A
Buonasera. Sono stato chiamato dal Tribunale quale esperto designato ai sensi dell'articolo 124 III c. LF in merito ad una proposta di concordato fallimentare che prevede un soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi.
La società fallita aveva pro tempore presentato apposita denuncia alle autorità competenti per l'avvio di un deposito fiscale costituto da alcuni serbatoi (di proprietà di terzi) e conseguente giacenze di carburante (di proprietà della fallita) in essi detenuto. Si specifica che ad oggi tale deposito fiscale risulta cessato.
Fra i creditori oggetto di falcidia, vi è anche l'Agenzia Delle Dogane, la quale ha trasmesso una domanda ultratardiva non ancora oggetto di esame da parte del G.D. In tale domanda, il creditore rivendica l'omesso/tardivo versamento di accise su carburante immesso in commercio dalla società ai propri avventori nel periodo 2015-2017.
L'Agenzia Delle Dogane richiede il riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758 c.c., in combinato combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 504/1995) sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.
Ammesso e non concesso che si possa sostenere la tesi circa la possibilità di alienare anche beni non di proprietà della società (nel caso di specie i serbatoi), e destinarne il ricavato al creditore, mi sono soffermato sulla possibilità o meno di estendere il privilegio al carburante. La Corte di Cassazione, in plurime sentenze, anche se non con specifico riferimento alla fattispecie in esame, afferma che affinché il privilegio speciale possa riconoscersi è necessario, fra l'altro, che il bene non sia stato consumato. Nel caso concreto, è la stessa Agenzia Delle Dogane, che fa riferimento con la propria domanda ad accise su carburante immesso in consumo e pertanto appare acclarato che tale carburante non si trovi più nel patrimonio del debitore.
Per tale ragione riterrei che i beni oggetto di privilegio per il creditore in questione siano riconducibili unicamente ai serbatoi.
Ovviamente la mia rappresenta una presunzione, non essendo ancora formato uno stato passivo, ma comunque necessaria perché nel caso di specie, il proponente ha già collocato prudenzialmente tale creditori fra quelli destinatari di risorse a seguito dell'omologa.
Resto in attesa di conoscere il vostro parere, porgendo i miei ringraziamenti per la vs. disponibilità.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/12/2021 19:52RE: Trattamento del privilegio speciale ex art. 2758 c.c. in combinato disposto con l'articolo 16, comma 1 e 2 T.U.A
Lei è il professionista designato dal tribunale che deve redigere la relazione giurata di cui al terzo comma dell'art. 124 l. fall. per stabilire il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste cause di prelazione, per cui la sua ottica è diversa da quella del curatore che esamina la domanda di ammissione al passivo di un creditore che vanti un privilegio speciale, nel senso che non compete a lei individuare i beni oggetto del privilegio, ma questo dato deve risultare dallo stato passivo e lei ne deve indicare il valore di mercato giacchè lo scopo della "perizia" è quello di individuare il limite di capienza dei creditori preferenziali sui beni gravati, che consente al debitore di limitare il soddisfacimento di costoro al valore attribuito ai beni oggetto della preferenza.
Nel suo caso, se abbiamo ben capito, il creditore privilegiato che dovrebbe essere pagato non per intero è l'agenzia delle Dogane, che si è insinuata tardivamente e la domanda ancora non è stata esaminata, per cui, a maggior ragione, dovrebbe essere il tribunale che lo ha incaricato ad indicarle l'oggetto della sua perizia.
In mancanza di indicazioni, deve cavarsela lei cercando di individuare l'oggetto del privilegio in questione e, sotto questo profilo, il discorso da lei fatto ci sembra ineccepibile, purchè precisi che i serbatori sono di proprietà di terzi e che lei li ha valutati in quanto al momento non risulta presentata una domanda di rivendica o restituzione degli stessi (cosa che può appurare anche presso il curatore). Inoltre, poiché non compete all'esperto (come a nessun consulente tecnico) risolvere questioni di carattere giuridico, potrebbe anche fare, oltre alla valutazione dei serbatoi, anche quella del carburante, per il caso che il giudice dovesse ritenere che il privilegio si estenda anche a questo prodotto, in modo da lasciare agli organi competenti decidere che strada prendere.
Zucchetti SG srl -
Marco Taddeucci
Lucca21/12/2021 20:47RE: Trattamento del privilegio speciale ex art. 2758 c.c. in combinato disposto con l'articolo 16, comma 1 e 2 T.U.A
Vi ringrazio per la cortese e puntuale risposta. Ero intenzionato infatti a lasciar aperta al Tribunale anche la strada che vede estendere il privilegio speciale al carburante. Nel caso di specie infatti procedo comunque alla stima del carburante perché il concordato prevede un soddisfacimento parziale anche per i creditori privilegiati mobiliari e pertanto oggetto della loro garanzia sono anche dette giacenze di carburante.
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