Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Grado di privilegio

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    19/02/2022 15:46

    Grado di privilegio

    Un credito garantito da ipoteca su un'autovettura (di nessun valore poi rottamata) con privilegio di grado X di cui all'art.2810 del c.c. oppure un credito tributario diretto (IRPEF) con grado di privilegio XVIII di cui all'art. 2572 del c.c. (crediti che non hanno collocazione sussidiaria) su una somma da assegnare nel riparto fallimentare, dopo il soddisfacimento dei privilegi immobiliari, conservano il loro grado di privilegio?
    Se si, due crediti dello stesso grado di privilegio (ad esempio il X) dividono la somma in proporzione ai loro crediti?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2022 12:17

      RE: Grado di privilegio

      Se abbiamo ben capito, lei propone il caso che si stia procedendo alla distribuzione del ricavato immobiliare, dopo la soddisfazione dei privilegiati immobiliari, e vuol sapere se, e come, su tale ricavato partecipano i creditori garantiti dal privilegio mobiliare di grado decimo e quelli da privilegio di grado diciottesimo.
      Se è esatta questa premessa, va detto che i due privilegi indicati hanno entrambi natura mobiliare, ma hanno caratteristiche diverse tra loro. Il privilegio automobilistico è un privilegio mobiliare speciale, per cui può essere soddisfatto in via preferenziale solo con il ricavato dalla liquidazione del bene oggetto del privilegio e passa al chirografo la parte incapiente; inoltre tale privilegio non gode della sussidiarietà sugli immobili per cui anche sull'eventuale residuo del ricavato immobiliare partecipa come chirografario unitamente agli altri di pari collocazione (ossia tutti in proporzione dei rispettivi crediti).
      Il privilegio di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c., che occupa il grado diciottesimo nella scala dei privilegi mobiliari di cui all'art. 2778 c.c., ha natura generale e rientra tra quelli che, a norma dell'art. 2776 c.c., possono soddisfarsi in via sussidiaria sugli immobili. Questo significa che, in primo luogo bisogna attribuire al creditore in questio il residuo attivo mobiliare quando si arriva al grado di competenza; se non trova capienza sul ricavato mobiliare e, comunque per la parte che non trova capienza, non passa direttamente al chirografo, ma può essere soddisfatto, seguendo l'ordine indicato dall'art. 2776 c.c., con il ricavato immobiliare, dopo che siano stati pagati i privilegiati immobiliari e gli ipotecari sull'immobile; per la parte ancora incapiente passa al chirografo (ma a questo punto non dovrebbe esserci più attivo).
      Zucchetti Sg srl .