Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

assegnazione beni immobili a seguito di asta

  • Augusto Tucci

    Bergamo
    23/12/2022 17:13

    assegnazione beni immobili a seguito di asta

    A seguito di assegnazione di beni immobili e relativo versamento del prezzo, il notaio nel redigere l'atto ha omesso una minima particella ( cabina elettrica) nonostante le mie insistenze sia nei confronti del notaio che dell'assegnatario si rifiutano tacitamente di procedere alla rettifica dell'atto. Cosa posso fare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/12/2022 10:34

      RE: assegnazione beni immobili a seguito di asta

      L'art 59-bis l. n. 89/1913 (legge notarile),prevede che "Il notaio ha facolta' di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicita', mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato".
      La rettifica notarile avviene quindi mediante dichiarazione unilaterale del notaio stesso, senza l'intervento delle originarie parti dell'atto, e richiede che si tratti di mero errore materiale, la cui modifica non incida sulla volontà delle parti così come espresse nel documento e che l'errore riguardi dati preesistenti alla redazione dell'atto stesso.
      I casi tipici di rettifica riguardano dati sbagliati, come ad esempio il cognome di una delle parti, la data di nascita, la provincia di un Comune, una lettera del codice fiscale, un dato dell'identificativo catastale, nel mentre nel caso si tratta della omissione di un bene dal complesso degli atti venduti, per cui si è al limite delle possibilità di rettifica.
      A questo punto si possono fare due ipotesi:
      a-il bene omesso era indicato nel bando di gara per cui è stato oggetto di aggiudicazione. In tal caso, l'omissione potrebbe anche rientrare nell'errore materiale oggetto di rettifica, ma la valutazione compete al notaio interessato, altrimenti bisogna procedere ad un nuovo atto integrativo che abbia ad oggetto la vendita del bene omesso.
      Per tutelarsi è preferibile inviare una Pec al notaio e all'aggiudicatario chiedendo la rettifica o, comunque, manifestando la propria disponibilità a partecipare alla stipula di un atto di vendita, ritenendo che il bene omesso sia stato aggiudicato. In mancanza di risposta o risposta negativa, considerato che trattasi di particella insignificante, converrebbe andare avanti nella procedura e chiudere il fallimento.
      b-la particella in questione non era oggetto del bando di gara e non è stata quindi aggiudicata.
      Il relativo bene è ancora nella disponibilità del fallimento che deve decidere che farne e potrebbe procedere ad una nuova vendita a prezzo simbolico, che interesserà solo il precedente aggiudicatario, o dismettere il bene a norma del comma ottavo dell'art. 104ter e chiudere il fallimento.
      Zucchetti Sg Srl