Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Surroga iNPS

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    10/02/2023 10:48

    Surroga iNPS

    L'I.N.P.S. ha presentato le domande di surroga nei crediti dei dipendenti insinuati nello Stato Passivo per aver corrisposto agli stessi l'importo del TFR.
    La somma per cui l'INPS chiede il subentro è più alta rispetto a quello che ho nello S.P., in quanto l'istituto ha corrisposto al dipendente anche importi a titolo di interessi e rivalutazione.
    Non credo però di poter procedere ad inserire in stato passivo l'importo più alto, anche perché non si configurerebbe più solo una variazione formale ma sostanziale.

    Come è corretto procedere?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2023 19:02

      RE: Surroga iNPS

      Rivalutazione e interessi sui crediti dei dipendenti vanno ammessi d'ufficio, anche s enon espressamente richiesti, in quanto obbligo derivante dalla legge (rivalutazione) e dalla natura di credito di valore (interessi); pertanto l'ammissione al passivo di tali crediti dovrebbe sempre essere fatta per il credito capitale, più rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, sicchè se anche non viene utilizzata una formula del genere e si ammette il credito per solo capitale, deve ritenersi implicito che detto importo sia assoggettabile a rivalutazione e che produca interessi nei limiti consentiti dall'art. 2749 c.c. in quanto credito privilegiato; anche se non vi fosse l'anticipazione dell'Inps e la sua surroga, lei comunque al momento del riparto avrebbe dovuto calcolare rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo (argomento ex art. 59 l. fall.) e interessi fino al primo riparto in cui il lavoratore viene incluso anche se parzialmente (ult. comma art. 54 l. fall.).
      Lo stesso calcolo deve effettuare anche in caso di surroga in quanto il principio di base che regola la surroga e il meccanismo di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. è che per il fallimento la sostituzione di un creditore all'altro deve essere indifferente, nel senso che muta solo il soggetto (in tutto o in parte), ma il credito rimane lo stesso nella sua entità,; e questo spiega perché la norma parli di modifica formale dello stato passivo e perchè tale compito sia affidato al curatore e non al giudice, che già si è pronunciato sull'ammissione del credito.
      Zucchetti Sg srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        13/02/2023 11:02

        RE: RE: Surroga iNPS

        Quindi se non ho mal interpretato procedo alla indicazione dell'INPS in surroga senza modificare l'importo e solo in fase di riparto (che nel caso di specie non si terrà per mancanza di attivo) andrò a corrispondere gli importi relativi alla rivalutazione e agli interessi...corretto?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/02/2023 19:50

          RE: RE: RE: Surroga iNPS

          E' indifferente la soluzione in quanto il risultato non cambia, essendo comunque chiaro che se anche sostituisce l'Inps solo per l'importo capitale, deve comunque poi calcolare la rivalutazione e gli interessi, se, invece, ammette l'Inps per l'intero importo richiesto deve precisare che esso è comprensivo della rivalutazione e interessi. Peraltro, se come lei dice, se effettivamente il fallimento manca di attivo, tale da far presumere che non ci saranno riparti, è inutile sottilizzare tanto sull'una o l'altra soluzione, a meno che non abbiamo capito male ed effettivamente ci sarà un riparto dato che lei aggiunge che, in quella sede, andrà a corrispondere gli importi relativi alla rivalutazione e agli interessi.
          Zucchetti Sg srl