Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Parcella Perito Estimatore

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    28/04/2022 19:11

    Parcella Perito Estimatore

    Nel fallimento che sto seguendo è stato nominato un perito per la stima del relativo compendio immobiliare. A perizia redatta il perito ha presentato la sua pre-parcella.
    Tale parcella andrà depositata in tribunale perché ne sia autorizzato il pagamento; il fallimento ancora però non ha incassato attivo. I fondi perverranno quando sarà venduto il compendo immobiliare.
    Ritengo quindi che il pagamento del perito sarà effettuato quanto ci saranno fondi disponibili, come somme prededucibili.
    E' corretto?
    L'autorizzazione alla liquidazione va comunque presentata ora?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2022 20:01

      RE: Parcella Perito Estimatore

      Con la legge di conversione n. 132 del 2015 è stato introdotto nell'art. 161 delle disp. att. cod. proc. civ. un terzo comma del seguente tenore: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
      Riteniamo tale norma applicabile anche allo stimatore fallimentare, sebbene questi non venga nominato dal giudice né dall'Uff. giud. ma dal curatore in quanto la finalità cui tende la norma, di ancorare il compenso dello stimatore, al prezzo reale ricavato dalla vendita e non al prezzo stimato, sussiste anche nel fallimento. nel caso, pertanto, la richiesta di liquidazione del perito può essere anche presentata al momento, ma bisognerebbe comunque attendere la vendita per la liquidazione, e nel frattempo potrebbe avere acconti che, tuttavia, mancando le liquidità, non sono possibili.
      Zucchetti SG srl