Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ammissione passivo tredicesima mensilità

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    13/02/2022 19:13

    ammissione passivo tredicesima mensilità

    Buona sera, ho ricevuto una domanda di ammissione al passivo da parte di un lavoratore che espone di:
    - aver prestato lavoro alle dipendenze della società fallita e dimostra ciò presentando il modello storico C2 e la lettera di licenziamento
    - espone poi c'è la società fallita avrebbe omesso il rilascio delle buste paga
    - sì programma creditore a titolo di 13ª mensilità e quantifica gli importi che gli sarebbero dovuti per tale ragione sulla base dell'estratto conto previdenziale.

    Mi pare che siffatta domanda richiede un accertamento sulla debenza della 13ª mensilità e poi un calcolo che quantomeno dovrebbe essere svolto da un sindacato anziché dall'avvocato dell'istante sulla base della certificazione unica e dell'estratto conto previdenziale, conseguentemente penserei che il lavoratore dovrebbe promuovere un giudizio anche monitorio eventualmente e che lo scrivente, n,q, di curatore, non può proporre l'ammissione di tale credito.
    Chiedo Vostro parere. Concordate ? o ammettereste ilc redito ?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/02/2022 19:34

      RE: ammissione passivo tredicesima mensilità

      Va preliminarmente chiarito che il creditore non ha necessariamente bisogno dell'assistenza sindacale per i conteggi e non deve- e se lo facesse sarebbe inammissibile e improcedibile- un giudizio, sia esso monitorio o a cognizione piena, per ottenere il riconoscimento del credito vantato stante il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per il quale tutte le pretese creditorie che si intendono far valere nel concorso fallimentare, sul patrimonio acquisito all'attivo, vanno azionate con la domanda di ammissione al passivo per passare attraverso il giudizio di verifica dei crediti.
      Tanto chiarito, il problema è vedere se il creditore ha fornito o meno la prova del credito vantato. Per quello che noi possimao dire dal di fuori, è che i documenti allegati non ci sembrano probatori in quanto il modello C2 storico è il documento che indica le esperienze lavorative, il titolo di studio, la disponibilità al lavoro e - soprattutto - i mesi da cui questo risulta essere disoccupato, ma non fornisce elementi per il calcolo del credito. Anche la questione della tredicesima sembra prospettata in modo abbastanza approssimativa perchè il creditore dovrebbe indicare e dimostrare il proprio stipendio, i mesi lavorati, il contratto collettivo di lavoro eventualmente regolante la materia, ecc..
      Questo è quello che appare dalle scarne indicazioni fornite, ma il curatore ha anche la contabilità del fallito e se è in grado di ricostruire la posizione del creditore rientra nella diligenza media collaborare in tal senso; importanti sono anche le prospettive di soddisfazione dei creditori di questa categoria, altr9menti si rischiano giudizi inutili..
      Ad ogni modo se rimangono dubbi sull'entità del credito da ammettere, può proporne la esclusione per mancanza di prova, che poi sarà espletata nel corso della eventuale opposizione allo stato passivo
      Zucchetti Sg srl