Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Insinuazione del creditore cessionario

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    13/10/2022 16:32

    Insinuazione del creditore cessionario

    Mi viene presentata una domanda di insinuazione al Passivo dal creditore che ha acquistato il credito da un creditore della società fallita.
    Il creditore ceduto era un artigiano.
    Il creditore cessionario richiede in virtù di tale contratto di cessione l'ammissione al passivo con privilegio artigiano. Allega il contratto di cessione registrato all'Agenzia delle Entrate qualche giorno prima della sentenza di fallimento.
    E' sufficiente tale contratto per attribuirgli l'ammissione al passivo e al grado di privilegio artigiano?
    Inoltre il creditore cessionario era a sua volta anche debitore della società fallita per canoni di locazione, che dal momento della firma del contratto di cessione ha iniziato a non versare compensandoli con il credito acquisito.
    Qualora venisse ammesso mi precludo la possibilità di esercitare una azione revocatoria?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2022 18:57

      RE: Insinuazione del creditore cessionario

      L'art. 1263 c.c. dispone che per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie reali e personali e con gli altri accessori, per cui il credito nato come privilegiato mantiene in capo al cedente, mantiene tale qualifica anche a seguito della cessione. Quanto alla prova dell'avvenuta cessione, l'esistenza di un contrato di cessione, con data certa per effetto della registrazione, dovrebbe essere sufficiente salvo che non abbia motivi di sospettare ; in ogni caso una informativa da assumere presso il cedente per
      avere conferma della avvenuta cessione eliminerebbe ogni dubbio.
      Quanto alla compensazione va ricordato che il secondo comma dell'art. 56 pone il divieto di compensazione tra i debiti del cessionario e i crediti da lui acquistati per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, ma tale divieto vale per l'acquisto dei soli "crediti non scaduti"; nel caso sicuramente il credito ceduto era scaduto, per cui il divieto no opera eil cessionario può effettuare la compensazione tra i i suoi debiti e il crediti, purchè la fonte degli stessi sia per entrambi anteriore alla dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti SG Srl