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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Compenso Curatore
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Giuseppe Iurato
Ardore (RC)15/04/2020 10:36Compenso Curatore
Fallimento di società in nome collettivo dove i soci vengono dichiarati falliti oltre che nella qualità di soci vengono dichiarati falliti come titolari di impresa individuale . Quindi unico fallimento ma con soci dichiarati falliti nella loro qualità di imprenditori, stati passivi diversi , Stato dell'attivo Diversi , rendiconto unico anche se distinto . Il compenso al curatore deve essere calcolato come se fosse un unico fallimento o sull'attivo e sul passivo di ogni singolo dichiarato fallito (Società + soci) ? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2020 20:04RE: Compenso Curatore
Va premesso che nella specie da lei rappresentata non deve esserci stata una doppia dichiarazione di fallimento (che la legge non consente) dei soci della snc, giacchè il fallimento della società ha determinato per ricaduta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, soggetti fisici, per cui all'attivo del loro rispettivi fallimenti è stato appreso l'intero loro patrimonio, comprensivo anche delle attività imprenditoriali da ciascuno svolte. Pertanto la fattispecie da lei rappresentata per nulla differisce da quella del fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, se non per il fatto che la formazione dell'attivo e del passivo ha richiesto un maggior lavoro da parte del curatore essendo i soci anche imprenditori in proprio.
Ciò premesso, va detto che il fallimento delle società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ha sempre vissuto sulla ambiguità della unicità o pluralità di procedure perché a volte prevale unitarietà, come al momento della dichiarazione, quando il fallimento della società determina per ripercussione il fallimento dei soci, anche se non imprenditori e non insolventi, altre volte prevale la diversità, come nella gestione delle procedure, che pur avendo un unico giudice e un unico curatore, mantengono distinti l'attivo e il passivo, e così via.
Questa ambiguità si traduce anche sulla liquidazione del compenso , che potrebbe essere determinato o calcolando un unico compenso cumulando gli attivi e i passivi della società e dei soci (dei passivi dei soci solo la parte riguardante i debiti personali, altrimenti si moltiplica il passivo sociale per quanti sono i soci) oppure facendo liquidazioni per ciascun soggetto i fallito parametrato all'attivo e al passivo di ciascuno. Molto dipende dalla linea che segue il tribunale di riferimento.
Noi in altre occasioni, in questo Forum, pur dando atto della scivolosità della materia e delle possibili interpretazioni, abbiamo aderito alla prima opzione del compenso unitario. Vediamo che in questo senso si è pronunciato Trib. Rimini 22 marzo 2018, che ha stabilito che – in caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, dei suoi due soci – deve essere effettuata "un'unica liquidazione calcolata sull'attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato nelle tre distinte masse" (nella specie si trattava del fallimento di una snc e dei due soci), dal momento che si tratta di "procedimenti che sono riuniti in un simultaneus processus per esigenze di opportunità processuale, dettate dalle reciproche influenze, che si riallaccia al nesso genetico di dipendenza del fallimento del socio da quello della società, e spiega la unicità degli organi e la unicità della domanda di insinuazione del creditore sociale" in cui "l'attività dell'unico curatore è pur sempre unica, anche se resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio della società da quello dei singoli soci".
Ovviamente il fatto che la procedura sia stata più complessa per aver avuto la gestione di più masse è elemento che il tribunale deve valutare nella determinazione della percentuale tra i minimi e i massimi previsti dal d.m. n. 30 del 2012; e non è detto che una liquidazione unica parametrata verso l'alto, sia inferiore ad una plurima liquidazione, ciascuna parametrata verso il basso.
Zucchetti SG srl-
Alessandra Cannizzo
BERGAMO06/04/2022 19:21RE: RE: Compenso Curatore
Buonasera.
Tutto chiaro ma se il compenso è unico, anche la fattura del curatore è unica ed elettronica nei confronti della società, salvo diversa imputazione del costo in sede di riparti?
Ed inoltre, che dire dei costi in prededuzione diversamente imputabili e da fatturarsi, come ad esempio quelli per la trascrizione della sentenza di fallimento? Se le Conservatorie sono diverse perché taluni immobili sono intestati solamente ai soci falliti (mentre altri diversamente ubicati sono intestati alla società), le relative competenze di soggetto incaricato sono da fatturarsi nei confronti dei soci falliti (per la trascrizione operata con riguardo ai soli beni intestati ai soci)?
Ringrazio per la cortese risposta e cordialmente saluto.
Alessandra Cannizzo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/04/2022 18:23RE: RE: RE: Compenso Curatore
Per quanto riguarda il compenso del curatore, questa è una spesa generica che va divisa in via proporzionale tra le varie procedure, secondo il principio ricavabile dal terzo comma dell'art. 111ter l. fall,. Per quanto riguarda le spese di trascrizione della sentenza sui beni acquisiti all'attivo, queste sono spese specifiche relative al bene su cui viene effettuata la trascrizione e quindi imputabili esclusivamente al fallimento nel cui attivo è compreso il bene in questione.
Come vede, in mancanza di diverse disposizioni, si cerca di applicare nella distribuzione delle spese tra le varie procedure riguardanti la società e i soci, lo stesso criterio della specificità o generalità della spesa che il legislatore ha posto per la distribuzione delle spese sui beni compresi nell'unico fallimento. Del resto se non si segue questo principio non si quale altro criterio potrebbe essere utilizzato.
Zucchetti Sg srl
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