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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NOMINA AVVOCATO PER CAUSE GIA' IN ESSERE
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Pietro Matrisciano
CASERTA20/01/2022 18:12LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NOMINA AVVOCATO PER CAUSE GIA' IN ESSERE
Nell'ambito di una procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, il Commissario Liquidatore ha facoltà di nominare un nuovo Avvocato in sostituzione del Legale esistente per cause già in essere al momento dell'apertura della procedura di LCA o necessità di esplicita autorizzazione del Ministero?
Grazie-
Vincenzo Cucco
Parma (RA)20/01/2022 22:41RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NOMINA AVVOCATO PER CAUSE GIA' IN ESSERE
credo sia obbligatoria solo per art 206 l.f.. Per il resto bisogna darne conto nelle relazioni art 205 l.f.. poi vi deve essere un sindacato di convenienza: la sostituzione del legale deve essere anche "conveniente" oltre che opportuna con predeterminazione dei compensi totali -
Pietro Matrisciano
CASERTA21/01/2022 11:27RE: RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NOMINA AVVOCATO PER CAUSE GIA' IN ESSERE
Si ringrazia per la cortese sollecita risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/01/2022 12:54RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NOMINA AVVOCATO PER CAUSE GIA' IN ESSERE
Il secondo comma dell'art. 200 l. fall. prescrive che "Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore", per cui nessun dubbio può sussistere che tale organo possa continuare una causa pendente dato lo spossessamento cui è soggetta l'impresa in liquidazione coata, così come il fallito.
Secondo una giurisprudenza pacifica, seppur risalente (Cass. 10/10/2008, n.24908:Cass. 22 giugno 1990, n. 6278; Cass. 19 giugno 1972, n. 1935), "nella liquidazione coatta amministrativa i poteri dei commissario liquidatore in materia giudiziale debbono essere integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa che esercita la vigilanza sulla liquidazione solo quando si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (art. 206, comma 1, l. fall.) o di porre in essere gli atti di cui al citato all'art. 35 l. fall.". Ciò perché al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, comma 2, che impone l'autorizzazione (del giudice delegato) perchè il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare (art. 201), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo (art. 206).
Ne consegue che anche la scelta del legale è lasciata al commissario (del resto la stessa libertà è data al curatore, che pur abbisogna dell'autorizzazione del giudice delegato per stare in giudizio).
Il tutto, sia la scelta di continuare la causa sia la sostituzione del legale, come giustamente sottolinea l'utente intervenuto, va inquadrato in una valutazione di convenienza nell'interesse dei creditori.
Zucchetti Sg srl
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