Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

richiesta di autorizzazione alla costituzione in giudizio

  • Giovanni Di Matteo

    siano (SA)
    14/10/2021 19:31

    richiesta di autorizzazione alla costituzione in giudizio

    Buona sera sono il curatore di una società. Da poco è stato proposto reclamo alla sentenza di fallimento e siccome io sono anche avvocato chiedo se ho facoltà di costituirmi nel giudizio di reclamo in nome e per conto del fallimento patrocinando in proprio e senza ricorrere a legale esterno. Inoltre, vorrei sapere se ho necessità di specifica autorizzazione del giudice delegato oppure no.

    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/10/2021 19:56

      RE: richiesta di autorizzazione alla costituzione in giudizio

      Il comma terzo dell'art. 31 l. fall. stabilisce che "Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento", per cui sussiste un divieto specifico ed assoluto a che il curatore, anche se di professione avvocato, possa fungere da difensore nei giudizi in cui è coinvolto il fallimento che è stato chiamato a curare.
      Quanto al secondo quesito, va ricordato che il n. 6 del primo comma dell'art. 25 inizia stabilendo che il giudice delegato "autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto" e lo stesso concetto è ripetuto nel secondo comma dell'art. 31, per il quale il curatore "non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato. Quest'ultima disposizione, tuttavia pone delle esenzioni al principio generale in quanto non richiede l'autorizzazione "in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento" e "nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore".
      La prima esenzione riguarda chiaramente lo stato passivo e i relativi giudizi di impugnazione, e l'ultima i giudizi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Rimane la non necessità dell'autorizzazione per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale, nei quali ad una prima lettura potrebbero rientrare anche i reclami avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia se si valuta la ratio della norma, si capisce che questa fattispecie ha in comune il dato che si tratta di giudizi in cui si discute di un provvedimento emesso dal giudice delegato o alla cui emissione ha partecipato come membro del collegio il giudice delegato, ossia alle impugnazioni di cui all'art. 26 l. fall. non apparendo opportuno che sia lo stesso giudice ad autorizzare il curatore a promuovere o a resistere in un giudizio in cui si discute del provvedimento da lui emesso o che ha contribuito ad emettere; il tutto nell'ottica della terzietà del giudice, manifestatasi anche nella previsione del penultimo comma dell'art. 26 per il quale il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito dal reclamo contro suoi atti, né, a norma dell'ottavo comma dell'art. 99, del collegio che tratta le impugnazione dello stato passivo.
      Se si segue questa interpretazione, diffusa in dottrina, è necessaria l'autorizzazione del giudice per resistere nella causa di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento che si svolge secondo un rito ben definito in cui la costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (comma 8, art. 18 l. fall.) e "all'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente" (co 10 art. 18) e "la corte provvede sul ricorso con sentenza" (co 11 art. 18).. In ogni caso, è opportuno richiedere l'autorizzazione onde evitare eventuali sicure eccezioni sul punto.
      Zucchetti SG srl