Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione di responsabilità e conflitto d'interessi

  • Giuseppe Miraglia

    NAPOLI
    15/03/2022 12:04

    Azione di responsabilità e conflitto d'interessi

    Buongiorno,
    sono il liquidatore giudiziario di una società a responsabilità limitata che appartiene a due soci (ciascuno titolare di una partecipazione del 50%) in conflitto tra di loro.
    In particolare uno dei due soci ha promosso azione di responsabilità in danno dell'ex amministratore ed anche socio agendo ai sensi dell'art. 2476 c.c. in sostituzione/surrogazione anche della società.
    Orbene siccome, in quanto legale rappresentante della società, ho interesse all'esito di questo giudizio in quanto dallo stesso ne potrebbero conseguire esiti vantaggiosi per la stessa società mi chiedo come posso fare per intervenire nel giudizio atteso che l'azione di responsabilità deve essere sempre deliberata dalla maggioranza dei soci ed uno di essi è chiaramente in conflitto d'interessi perché non voterà giammai una delibera pregiudizievole per sé stesso.
    In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2022 19:07

      RE: Azione di responsabilità e conflitto d'interessi

      Dalla esposizione della fattispecie desumiamo che lei sia il liquidatore di una srl in liquidazione a seguito di scioglimento e che la sua qualifica di giudiziario discenda dal fatto che i soci non hanno trovato un accordo ed abbiano fatto ricorso al giudice per la nomina.
      Se è così, lei non ha una autonoma legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità
      dell'amministratore per mala gestio ex art. 2476 c.c., in quanto questa spetta alla società che deve deliberarla o a qualsiasi socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare, in quanto il socio, agisce in questo caso come sostituto processuale in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto; tale azione, mira, infatti, a reintegrare il patrimonio sociale che dovesse risultare minato da tali inadempimenti, ovvero anche in termini di mancato guadagno.
      Da questo segue, a nostro avviso, l'inutilità che lei agisca in responsabilità o intervenga nel giudizio pendente giacchè il risultato utile dell'azione promossa dal socio va a vantaggio della società, detratte le spese del giudizio e connesse sostenute da chi ha agito (comma 4 art. 2476 c.c.) e quindi il risarcimento eventualmente disposto entra nel patrimonio sociale da liquidare.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Miraglia

        NAPOLI
        18/03/2022 11:11

        RE: RE: Azione di responsabilità e conflitto d'interessi

        Buongiorno, confermo la ricostruzione fattuale che ha compiuto.
        Voglio però precisare che sul fatto che il liquidatore giudiziario non abbia legittimazione ad intervenire (motu proprio) nell'azione di responsabilità promossa dal socio è pacifico. Come è pacifico che l'azione promossa dal socio venga compiuta nell'interesse anche della società. La domanda che però ponevo è un'altra.
        Laddove la società decidesse di intervenire nel contenzioso (e l'interesse sarebbe dato dal fatto di: 1. non restare spettatore passivo che potrebbe anche restare all'oscuro delle vicende processuali laddove il socio non decida di volerlo tempestivamente aggiornare; 2. voler sostenere determinate tesi difensive già sviluppate dal socio ovvero sollevare altri addebiti differenti da quelli spiegati dal socio) la delibera, che come noto deve essere approvata a maggioranza, come si assume visto che l'intero capitale sociale è suddiviso in maniera paritaria tra i soci (50% cadauno) ed uno dei soci che era anche ex amministratore versa in palese conflitto d'interessi visto che non voterà mai contro sè stesso?
        Cioè si deve chiedere preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale che sostituisca nella votazione il socio in conflitto d'interessi?
        Grazie anticipate per la risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/03/2022 19:45

          RE: RE: RE: Azione di responsabilità e conflitto d'interessi

          Ammesso che la società abbia un interesse ad intervenire nel giudizio in corso, la relativa delibera da parte della società va presa dall'assemblea, salva diversa disposizione dello statuto, a maggioranza giusto il disposto del terzo comma dell'art. 2479 bis c.c.; peraltro anche nei casi in cui in cui la decisione è presa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, la dottrina maggioritaria, ritiene che occorre pur sempre il rispetto della regola maggioritaria con la conseguenza che il voto favorevole dei soci rappresentativi della metà del capitale sociale sarà sufficiente per l'approvazione della deliberazione solo se questa sia effettivamente maggioritaria e, quindi, non ottenga altrettanti voti contrari (Marasà; Cian; Sanfilippo).
          Di conseguenza, in ipotesi di società a responsabilità limitata composta da soli due soci (titolari ciascuno del 50% del capitale sociale),deve dichiararsi invalida, perché non presa in conformità dell'art. 2479-bis, comma 3, la deliberazione assembleare con la quale sia approvato il bilancio di esercizio con il voto favorevole di uno solo dei due soci entrambi presenti (Per Trib. Salerno, 30 gennaio 2007; Trib. Nocera Inferiore, 6 maggio 2010).
          Il Trib. di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 10 novembre 2017 si è pronunciato in una vicenda simile alla sua in cui era stata impugnata dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, nonché titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della medesima, la delibera assembleare con la quale veniva approvata un'azione sociale di responsabilità nei suoi confronti ed assunta con il solo voto dell'altro socio, titolare de rimanente 50% del capitale, essendosi l'attore astenuto considerata la propria palese posizione di conflitto di interessi.
          L'amministratore, sosteneva l'inesistenza ed invalidità della deliberazione assembleare, sul presupposto del mancato raggiungimento del quorum deliberativo, pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, richiesto espressamente dallo statuto sociale e la società, costituitasi in giudizio, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree sostenendo l'applicabilità dell'art. 2368, co. 3, c.c..
          Tale disposizione, dettata per le società per azioni sancisce che le azioni "per le quali non è stato esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione", per cui si poneva il problema di stabilire se tale norma trovava applicazione anche per le società a responsabilità limitata. Il tribunale, pur dando atto di diverse posizioni interpretative, ha accolto la tesi attorea e rigettato quella della società motivando che la citata norma non trova applicazione in via analogica anche con riferimento all'attività deliberativa delle s.r.l., annullando la delibera assembleare impugnata, in quanto adottata senza il quorum deliberativo pattiziamente previsto dai soci.
          Zucchetti Sg srl