Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI CONCORDATO E FALLIMENTO - CONSEQUENZIALI

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    17/10/2020 09:54

    PROCEDURA DI CONCORDATO E FALLIMENTO - CONSEQUENZIALI

    Gent.mi,
    sono a chiedere vostro parere in merito a quanto segue.
    Una società ha depositato in data 11/11/2019 ricorso ex art 161, c. 6 l.f.
    In data 16/11/2019 il Tribunale ammette la società al Concordato.
    In data 09/09/2020 il Tribunale dichiara l'estinzione della procedura di concordato preventivo con riserva.
    In data 24/09/2020, la società presenta domanda di fallimento in proprio.
    In data 8/10/2020 il Tribunale dichiara il fallimento della società.
    Chiedo, ai fini delle revocatorie, se le due procedure concorsuali possono ritenersi consequenziali oppure no, anche ai fini del conteggio degli interessi in sede di domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori ex art 55 e 169 l.f.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/10/2020 09:34

      RE: PROCEDURA DI CONCORDATO E FALLIMENTO - CONSEQUENZIALI

      Il secondo comma dell'art. 69bis l. fall. stabilisce che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". Sicuramente tale norma è applicabile anche al caso in cui sia stato chiesto un concordato con riserva, altrimenti il decorso dello stesso vanifica il contenuto della norma, e si applica anche se il concordato con riserva non è sfociato in una domanda di concordato pieno, qualora, come pare abbastanza probabile, la dichiarazione di fallimento sia comunque collegabile alla stessa situazione di insolvenza che esisteva all'atto della domanda di concessione del termine ex art. 161, co. 6, l. fall. Come infatti, ribadito anche di recente dalla S, Corte (Cass. 11/06/2019, n.15724) "La consecuzione è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure concorsuali di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'articolo 69-bis della legge Fallimentare una sua particolare disciplina, nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione tra una o più procedure minori e un fallimento finale".
      Per gli interessi vale lo stesso discorso, anche se sotto tale aspetto il fenomeno è leggermente diverso in quanto già nel corso del concordato con riserva operano la norma di cui all'art. 55, per il richiamo contenuto nell'art. 169 (applicabile anche al concordato con riserva), cui poi si riallaccia nel fallimento l'applicazione diretta dell'art. 55; tuttavia, poiché, nel caso, tra le due procedure vi è stato un breve intervallo, il ricorso al concetto di consecuzione anche nel caso può tornare utile, per cui, anche sotto questo profilo, può farsi riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato in bianco.
      Zucchetti SG srl