Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento Snc e Socio

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    31/05/2020 20:21

    Fallimento Snc e Socio

    Buonasera,
    nella premessa che sono stata nominata Curatrice di una Società Snc e del relativo Socio particolare, pongo il seguente quesito.
    Invero un anno e mezzo prima rispetto alla declaratoria di fallimento di cui sopra, era deceduto anche l'altro Socio; non venendo ricostituita la compagine la Società veniva poi messa in Liquidazione e successivamente dichiarata fallita.
    Al momento del Fallimento, l'esponente Curatrice appurava che gli eredi del Socio deceduto avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
    Ciò posto, pure in assenza dell'estensione del Fallimento della Snc al Socio deceduto attesa l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 10 L.F., mi chiedo se sia corretto insinuare all'eredità beneficiata (il cui attivo dovrebbe essere modesto ed ancora da realizzare) l'intero passivo fallimentare accertato della Snc con distinguo tra l'importo chirografario e quello privilegiato , e se comunque in ogni caso il relativo credito prevalga su quello dei creditori particolari del Socio deceduto che ivi eventualmente faranno domanda di insinuazione all'eredità beneficiata.
    Ringraziado per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2020 19:05

      RE: Fallimento Snc e Socio

      Il decorso dell'anno dal decesso comporta che il socio deceduto non possa essere dichiarato fallito, ma rimangono applicabili le norme ordinarie relative allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. In base a queste, escluso il diritto alla liquidazione della quota del socio deceduto in quanto la società è stata posta in liquidazione (art. 2284 c.c.), rimane il principio di cui all'art. 2290 c.c. secondo cui gli eredi del socio deceduto " sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento";, ossia, nel caso, gli eredi del defunto socio rispondono, nei limiti dell'eredità accetta con beneficio di inventario, delle obbligazioni contratte dalla società fino al giorno della morte del loro de cuius.
      L'applicazione di questi principi comporta che i singoli creditori potranno rivalersi nei confronti degli eredi, nei limiti detti, ma non vi è alcuna norma che legittimi il curatore del fallimento della società a sostituirsi ai creditori insinuati nel fallimento per agire nei confronti degli eredi del defunto socio. Faccia conto, per semplificare il concetto, che il defunto fosse un fideiussore solidale della società; in questo caso, ove il fideiussore non sia dichiarato fallito, i singoli creditori beneficiari potranno escutere lui o i suoi eredi, se deceduto, ma non lo può fare certo il curatore della società coobbligata.
      Zucchetti SG srl