Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ammissione in prededuzione spese per domanda di fallimento (successione di procedure)

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    28/02/2022 12:10

    Ammissione in prededuzione spese per domanda di fallimento (successione di procedure)

    Buon giorno,

    scrivo per chiedere cosa ne pensate circa la richiesta di ammissione in prededuzione delle spese di domanda di fallimento. Nel caso specifico il creditore aveva depositato domanda di fallimento, a seguito della quale il debitore aveva proposto domanda di concordato, poi omologato. Successivamente il concordato è stato risolto e dichiarato il fallimento (su domanda presentata dal debitore).
    Il creditore chiede di essere ammesso al passivo in virtù della sentenza della Cassazione n. 18437/2010 secondo cui "sono da considerare prededucibili anche i debiti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo a cui abbia fatto seguito il fallimento dell'imprenditore". A mio avviso la citata sentenza è "superata" come sancito dal Tribunale di Genova 9/1/2014 che precisa che Le argomentazioni volte ad affermare o ad escludere la natura prededotta di determinati crediti che, prima della riforma della legge fallimentare, si fondavano sul principio della consecuzione delle procedure concorsuali non sono facilmente applicabili nel regime attuale, ove il carattere prededotto dei crediti sorti in costanza di una procedura concordataria è previsto dall'articolo 182 quater L.F. solo ai crediti da finanziamento. Si deve pertanto escludere che i crediti sorti nel corso di una determinata procedura di concordato preventivo che si sia estinta possano essere considerati "sorti in occasione o in funzione" di analoga procedura procedura che abbia fatto seguito alla prima". A mio avviso vi deve essere ammissione al chirografo anziché alla richiesta prededuzione.
    Chiedo per avere la vostra opinione, grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/02/2022 20:16

      RE: Ammissione in prededuzione spese per domanda di fallimento (successione di procedure)

      Per la Cassazione (Cass. n. 26949/2016; Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale". Tale privilegio, tuttavia nel caso specifico non è riconoscibile in quanto le spese in questione non soo state di interesse per i creditori in quanto il fallimento è stato dichiarato alla fine su istanza del debitore e non in base alla istanza in questiuone.
      La giurisprudenza di merito è in prevalenza orientata a riconoscere la prededuzione alle spese sostenute per l'istanza di fallimento, ma neanche questa collocazione è riconoscibile nella specie per lo stesso motivo, visto nell'ottica della funzionalità- che è elemento determinate come sottolineato dalle recenti Sezioni Unite in tema di prededuzione (Cass. sez. un. 31.12.2021, n. 42093)- che manca nel caso, posto che l'istanza del creditore è rimasta fine a se stessa avendo il debiore prima chiesto il concordato e poi il proprio fallimento.
      Condividiamo, quindi l'ammissione in chirografo.
      Zucchetti SG srl