Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Morte del fallito socio accomandatario . Comproprietario beni immobili

  • Livia Cappelletti

    Pesaro (PU)
    19/09/2022 17:37

    Morte del fallito socio accomandatario . Comproprietario beni immobili

    In qualità di curatore fallimentare chiedo quanto segue :
    1)Sas fallita e per estensione anche fallimento del socio accomandatario che possedeva una partita iva individuale ;
    2) tale socio persona fisica era proprietario di 1/9 di un complesso immobiliare ;
    3) tale socio muore . Il fratello e la madre del defunto accettano l'eredità con beneficio di inventario ;
    4) prima di procedere alla divisione giudiziale degli immobili, si procede, d'obbligo, alla mediazione durante la quale, il fratello del defunto offre una certa cifra per l'acquisto della quota di 1/9 del complesso immobiliare .
    Si chiede, per cortesia, se ci sia "confusione o incompatibilità" fra i soggetti, nel senso che il fratello del defunto non possa acquistare la quota di 1/9, essendo anche erede e, quindi, di fatto, già proprietario, insieme alla mamma della quota immobiliare . Preciso che nessuna dichiarazione di successione è stata presentata dagli eredi medesimi.
    In tal caso, come potrebbe essere risolta la questione ?
    Acquisto di un terzo ? oppure ad esempio con un atto notarile non di compravendita ma di accettazione transattiva ?
    Grazie
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/09/2022 19:28

      RE: Morte del fallito socio accomandatario . Comproprietario beni immobili

      A seguito della morte del fallito, la quota di 1/9 dell'immobile, che già era acquisita all'attivo fallimentare rimane nella disponibilità del fallimento, per cui il curatore può , e deve, continuare nell'attività di liquidazione della stessa per pagare i creditori. La proprietà di detta quota era, a seguito del fallimento, rimasta in capo al soggetto dichiarato fallito, per cui essa è entrata in successione, fermo restando il vincolo della indisponibilità a favore del fallimento. L'accettazione dell'eredità, seppur con beneficio di inventario, da parte del fratello e della madre del fallito di detta quota, ha comportato che essa è passata in loro proprietà comune, per 1/18 ciascuno.
      Lei, quindi, dice bene che quando il fratello chiede di acquistare la quota di 1/9 che è nella disponibilità del fallimento, chiede di acquistare un bene per metà suo e, poiché non chiede di acquistare solo la metà della madre, ma l'intera quota, è chiaro che la vendita non può essere effettuata a chi già è titolare del diritto che intende acquistare.
      Se l'offerta è conveniente- considerato che la quota di 1/9 non incontra molti interessati- si potrebbe, configurando la richiesta pervenuta (formulandone una nuova) come diretta ad ottenere la sottrazione o esclusione del bene dall'attivo fallimentare al fallimento, si ipotizzare una transazione di una insorgenda lite sulla quota in questione con la quale il fallimento, in cambio di una somma di denaro, non procede alla liquidazione della quota stessa, che fuoriesce dall'attivo fallimentare provvedendo alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.
      E' un suggerimento per cercare di non perdere una occasione favorevole per i creditori, la cui attuazione non è semplice e ci configuriamo le obiezioni, ma se il comitato dei creditori è d'accorso 8bisogna peraltro integrare il programma di liquidazione) e il giudice autorizza l'operazione, converrebbe tentare.
      Zucchetti Sg srl