Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Voltura catastale

  • Gianni Angelo Pigoni

    PALANZANO (PR)
    13/04/2022 11:42

    Voltura catastale

    Buongiorno,
    un socio fallito di snc appena prima di fallire aveva ceduto la casa e i terreni intestati a lui alla moglie.
    Dopo la sentenza del Tribunale di Parma e della Corte di Appello di Bologna l'atto è stato revocato.
    Stiamo provvedendo alla trascrizione della sentenza di revoca presso i Registri Immobiliari.
    Dopo aver trascritto la sentenza dobbiamo provvedere alla voltura catastale per poter depositare la trascrizione della Sentenza di Fallimento a favore della massa dei creditori per il50 % dell'immobile.
    In quanto Curatori del Fallimento della Snc e nonché dei soci abbiamo secondo voi il titolo per far domanda della voltura catastale?
    grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/04/2022 19:47

      RE: Voltura catastale

      Crediamo di capire che il fallito prima della dichiarazione di fallimento abbia ceduto alla moglie, più che l'intera proprietà di casa e terreni di cui parla nella prima parte, la quota della metà essendo la moglie comproprietaria della residua metà, dato che nella parte finale parla trascrizione a favore della massa dei creditori per il 50%.
      Ad ogni modo la sentenza revocatoria ha dichiarato l'inefficacia della vendita effettuata, e gli effetti sono gli stessi sia che oggetto del contratto dichiarato inefficace fosse una quota ideale che beni individuati, ed in entrambi i casi non vediamo perché effettuare la voltura catastale.
      Con la domanda di voltura il contribuente, infatti, comunica all'Agenzia delle Entrate che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un'altra, a seguito di un passaggio di proprietà di, il trasferimento di un usufrutto o di una successione. La revoca di un atto di vendita immobiliare non determina il ritrasferimento della proprietà in capo al precedente venditore né un acquisto traslativo della proprietà in capo alla curatela, ma si sostanzia in una dichiarazione di inefficacia dell'atto che consente al revocante vittorioso, nel caso alla massa, di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto revocato; se oggetto del contratto di cessione era stata la quota del 50% della proprietà di casa e terreno è questa quota su cui può soddisfarsi iol revocante, così come se oggetto del contratto di vendita era l'intero immobile, costituito da casa e terreno, saà questo bene su cui il revocante potrà rivalersi.
      Nel caso della revocatoria ordinaria tra privati, la declaratoria di inefficacia non richiede l'apprensione, trattandosi di inefficacia relativa che consente alla parte vincente di agire in via esecutiva sul bene stesso e soddisfarsi del suo credito. Quando invece si parla di revocatoria fallimentare, diventa necessario apprendere il bene all'attivo fallimentare perché la inefficacia relativa della revocatoria si trasforma in una inefficacia nei confronti dell'intera massa dei creditori, rappresentata dal curatore, che deve procedere alla liquidazione (nel caso della quota o dei beni, a seconda di quale fosse l'oggetto della vendita) con le regole del concorso, per cui si ha una "apprensione" della quota o del bene alla massa, che implica, per il curatore, l'acquisizione della disponibilità degli stessi per poter procedere alla liquidazione.
      Allo scopo è sufficiente la trascrizione della sentenza che dichiara l'inefficacia della compravendita; è molto probabile, peraltro, che l'avvocato abbia già trascritto l'atto di citazione in revocatoria per far sì che gli effetti della sentenza nei confronti dei terzi retroagiscano a quella data, rendendo inopponibili al fallimento eventuali atti di disposizione successivi.
      Zucchetti Sg srl