Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esecuzione Immobiliare nel Fallimento

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    02/03/2022 19:25

    Esecuzione Immobiliare nel Fallimento

    Terminata le procedura esecutiva immobiliare, iniziata in epoca antecedente al fallimento, avente ad oggetto un bene della massa fallimentare, le somme sono state provvisoriamente incamerate dalla banca in qualità di creditore procedente. Il fallimento dovrà riprendere dal creditore procedente le spese in prededuzione a carico della procedura fallimentare.
    A tal fine dovrà essere redatto un riparto pressoché definitivo. Con quale modalità deve essere predisposta tale richiesta?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2022 18:45

      RE: Esecuzione Immobiliare nel Fallimento

      La situazione esposta presuppone che il creditore esecutante sia un creditore fondiario, che ha potuto proseguire l'esecuzione anche in pendenza di fallimento dell'esecutato, e che il curatore non sia intervenuto in quella sede per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca (principalmente le spese della procedura da pagare in prededuzioni) o lo abbia fatto solo per parte di essi; presuppone altresì che il creditore fondiario si sia insinuato al passivo del fallimento.
      Se sono esatte queste premesse, il curatore deve fare il calcolo di quanto sarebbe stato attribuito nel corso del fallimento al creditore fondiario in base al passivo esistente e fondatamente presumibile e al ricavato dalla vendita del bene, predisponendo una specie di riparto virtuale; qualora in base a tale calcolo risulti che quel creditore ha ricevuto nell'esecuzione individuale più di quanto avrebbe avuto nel fallimento, deve restituire la differenza.
      La richiesta restitutoria va fatta dal curatore alla banca fondiaria, in un primo momento, con una lettera o tramite pec e, in caso di resistenza ritenuta infondata, il curatore deve agire in un ordinario giudizio di cognizione come contro qualsiasi debitore del fallimento, producendo in causa gli atti del fallimento da cui emerge l'egffettiva somma che sarebbe stata assegnata nel concorso a quel creditore.
      Zucchetti Sg srl