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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Opposizione allo stato Passivo- Modifica del decreto di esecutività dello stato Passivo
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Chiara Fabbroni
AREZZO11/04/2020 08:48Opposizione allo stato Passivo- Modifica del decreto di esecutività dello stato Passivo
Buongiorno,
in pendenza di due opposizioni similari allo stato passivo (trattasi di compensi di professionisti richiesti in prededuzione), di cui rispettivamente:
1) una pendente in Cassazione (come promossa dal creditore dopo la conferma del decreto del G.D. da parte del tribunale);
2) una pendente in Tribunale dopo che la Cassazione ha accolto l'opposizione del creditore ed ha cassato con rinvio anche per la liquidazione delle spese;
la Curatela individuata una possibile soluzione transattiva con i creditori con indubbio vantaggio in punto di spese, può con un accordo transattivo (ovviamente autorizzato dal Giudice Delegato) andare a modificare lo stato Passivo senza attendere l'esito conclusivo delle opposizioni pendenti.
Grazie per l'attenzione.
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Ettore Trippitelli
Rimini12/04/2020 21:55RE: Opposizione allo stato Passivo- Modifica del decreto di esecutività dello stato Passivo
A mio avviso la transazione, anche se (ovviamente) autorizzata non è documento idoneo a consentire la modifica dello stato passivo. Occorre un preciso provvedimento giurisdizionale che dispone (anche) la modifica. -
Carlo Brogioni
Firenze13/04/2020 09:25RE: Opposizione allo stato Passivo- Modifica del decreto di esecutività dello stato Passivo
Credo sarebbe molto utile capire quale era la materia del contendere, analizzando il caso ed il principio fissato dalla Cassazione che ha accolto l'opposizione, citando gli estremi della sentenza.
Quanto poi alla modifica dello stato passivo non vedo il motivo di un nuovo provvedimento giurisdizionale, dopo che il G.D. ha già dato il suo benestare autorizzando la transazione.
Si tratta, a mio parere, di situazione analoga a quella di cui all'art. 115 L.F. secondo il quale la modifica dello stato passivo può essere effettuata direttamente dal curatore, in presenza delle condizioni dettate dalla legge.
Carlo Brogioni
Firenze -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/04/2020 19:29RE: Opposizione allo stato Passivo- Modifica del decreto di esecutività dello stato Passivo
Non vi è dubbio che il curatore possa transigere la causa di opposizione pendente, posto che l'art. 35 contempla anche le transazioni (senza limitazioni quanto ad oggetto) tra gli atti che il curatore può compiere, sia pure previa la dovuta autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi e preventivamente comunicata al giudice delegato; iter procedurale che l'organo fallimentare deve seguire anche nel caso di specie.
A questo punto si pongono due problemi uno riguarda il processo in corso, davanti al tribunale in sede di rinvio e davanti alla Corte di Cassazione e l'altro la modifica dello stato passivo. Normalmente, quando cioè si è nella fase della opposizione allo stato passivo avanti al tribunale, questo, a seguito della transazione intervenuta, dovrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre l'ammissione al passivo del credito come transatto, ma, normalmente, si evita questo passaggio che richiede un aggravio di tempo e di spese, e provvede alla modifica dello stato passivo il giudice delegato una volta ricevuta la comunicazione della intervenuta transazione e la causa di opposizione muore per inattività delle parti o per espressa rinuncia dell'opponente. Trattasi di un procedimento non ortodosso a stretto rigore, ma idoneo ad evitare un inutile dispendio una volta che il risultato è stato raggiunto con l'accordo intervenuto e autorizzato, per cui è sufficiente che la modifica sia disposta dal giudice delegato. Questo intervento, a nostro avviso è necessario perché la fattispecie in esame è diversa da quella di cui al secondo comma dell'art. 115; qui è la legge che attribuisce al curatore la possibilità della variazione in quanto ad un creditore viene sostituito un altro, per cui nulla cambia per il fallimento, nel mentre nel caso in esame un creditore, che era stato escluso, si aggiunge allo stato passivo.
Orbene se questo sistema viene utilizzato nella normalità, a maggior ragione, potrebbe essere seguito nella fattispecie ove sono pendenti un giudizio in Cassazione ee altro in sede di rinvio dalla Cassazione, per cui si lasciano morire i giudizi pendenti (peraltro la rinuncia agli atti in cassazione non richiede neanche l'accettazione della controparte) e il giudice delegato dispone la variazione dello stato passivo.
Zucchetti SG srl
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