Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Liquidazione compenso avvocato avverso reclamo ex art. 18 lf

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    04/05/2021 13:59

    Liquidazione compenso avvocato avverso reclamo ex art. 18 lf

    Salve,
    son stata incaricata dal curatore di un fallimento per il recupero delle spese di liti riconosciute in favore della curatela in seguito al reclamo ex art. 18 lf di una snc dichiarata fallita e dei suoi due soci illimitatamente responsabili.
    Nel caso in esame la Corte ha così statuito:"La Corte d'Appello ........... rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata. Condanna i reclamanti al pagamento delle spse di lite di questo grado del giudizio che liquida in .........."

    Premetto che l'avvocato della curatela non ero io ed è stato pagato dalla stessa sussistendo attivo.

    A tal fine avrei alcune domande:
    1. La curatela potrà rivalersi verso i soci falliti per le spese legali sostenute per l'attività difensiva costretta a svolgere?

    2. La sentenza non pone la condanna in solido, per cui non avendo la Corte statuito sulla ripartizione delle spese, quet'ultime devono essere ripartite in parti uguali tra i soci ai sensi dell'art. 97 c.p.c.?

    3. Avendo la Curatela attivo poteva pagare l'avvocato nominato dalla procedura o era più corretto che si insinuasse al passivo per il debito vantato nei confronti del socio?
    Grazie
    Marcella
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2021 20:21

      RE: Liquidazione compenso avvocato avverso reclamo ex art. 18 lf

      La fattispecie è quella del reclamo proposto dalla snc dichiarata fallita e dai soci illimitatamente responsabili, falliti per ripercussione, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, rigettato dalla Corte d'Appello, che ha confermato la sentenza di fallimento e condannato "i reclamanti" (dal plurale deduciamo che essi fossero la società e i soci) al pagamento delle spese di lite in favore della curatela (non sappiamo, e non interessa se anche in favore del creditore che aveva chiesto il fallimento), e lei è stata incaricata dalla curatela beneficiaria delle spese al recupero delle stesse.
      A dire il vero, se le cose stanno così, ci stupiamo del conferimento di tale incarico dal momento che il patrimonio della società e dei soci falliti sono già nella disponibilità della curatela, per cui non capiamo come possa avvenire il recupero visto che i falliti sono per definizione impossidenti; anche ammesso, ad esempio, che la curatela si paghi con il patrimonio dei fallito, l'incasso rientrerebbe nell'attivo fallimentare a disposizione dei creditori. In sostanza, la statuizione della Corte sul punto è destinata a rimane priva di effetto partico.
      Ad ogni modo, quanto alla sua domanda sub 2, dando per scontato che i reclamanti siano la società e i soci , tutti loro sono stati condannati alle spese e, in mancanza di specifica qualificazione solidale, le spese vanno ripartite tra i tre in parti uguali ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
      Quanto alla domanda sub 3, il legale della procedura fallimentare aveva un credito prededucibile che se liquido, esigibile e non contestato poteva essere pagato fuori riparto al momento della richiesta, giusto il disposto del comma terzo dell'art. 111bis l. fall.; l'unico ostacolo poteva essere la insufficienza dell'attivo a far fronte a tutte le prededuzioni, nel qual caso, il curatore avrebbe dovuto soprassedere al pagamento in quanto avrebbe dovuto effettuare la graduazione tra le predeuzione eseguire l'ordine della graduazione (ult. comma art. 111bis).
      Zucchetti Sg srl
    • Marcella Iannopoli

      Crotone
      06/05/2021 07:37

      RE: Liquidazione compenso avvocato avverso reclamo ex art. 18 lf

      Il principio di cui al punto 1. della vs risposta Vale anche se i soci stanno continuando a lavorare?
      La curatela può rivalersi sullo stipendio o su quella parte non acquisita alla procedura?
      Ad oggi, a quanto riferitomi, non vi è stata acquisizione ex art 46 Co 2 LF
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/05/2021 19:43

        RE: RE: Liquidazione compenso avvocato avverso reclamo ex art. 18 lf

        Se i soci svolgono attività lavorativa trova applicazione l'art. 46 l. fall., per il quale non sono compresi nel fallimento gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia fissati dal giudice delegato. Di conseguenza la parte riservata dal decreto del giudice al fallito non può essere toccata in quanto personale e indispensabile al mantenimento proprio e della sua famiglia, nel mentre la parte eccedente può essere appresa all'attivo fallimentare, come gli altri beni del fallito.
        Lei dice che nel caso non è stato emesso alcun provvedimento del giudice, ma questo comporta che il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui all'articolo 46, comma 1, n. 2, l. fall. effettuato dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto del giudice delegato è inefficace ai sensi dell'articolo 44, comma 2, per gli importi eccedenti detti limiti, come determinati dal giudice delegato con riferimento al periodo anteriore al suo decreto. La Cassazione ha infatti più volte statuito che "Il decreto che, ex art. 46, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fissi i limiti entro cui i proventi dell'attività lavorativa del fallito, in quanto necessari al mantenimento suo e della sua famiglia , non sono compresi nel fallimento, ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, sicchè può pronunciarsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del r.d. n. 267 del 1942, dei pagamenti a lui direttamente effettuati dal debitore soltanto per gli importi eccedenti quei limiti, fermo restando che spetta al curatore l'onere di richiedere preventivamente al giudice delegato l'emissione del decreto al fine di documentare in causa l'eventuale eccedenza dei pagamenti". (Cass. 08/04/2015, n. 6999; Cass. 29/01/2015, n. 1724; Cass. 03/09/2014, n. 18598; Cass. 31/10/2012, n. 18843, ecc.). Questo significa che il curatore, dopo aver chiesto al giudice l'emissione del decreto ex art .46, co. 2 l. fall., può acquisire all'attivo fallimentare la parte oltre il limite fisato dal giudice chiedendo al terzo datore di lavoro del fallito che ha pagato le retribuzioni di ripetere quanto inefficacemente pagato (ossia la quota delle retribuzioni pagate dopo la dichiarazione di fallimento superiore al limite fissato dal giudice come di competenza del fallito); se il fallito svolge attività autonoma la ripetizione del surplus va chiesta a lui, ma diventa molto più difficile in quanto, come precisa Cass. n. 1724 /2015 cit, bisogna tener conto del netto sopravvenuto al fallito, depurato delle spese per produrre il reddito che ha ottenuto (oltre alla difficoltà di individuare il reddito effettivo lordo o netto).
        In ogni caso, come vede, se qualcosa è dovuta al fallimento a causa dell'attività svolta dal fallito, questa è acquista, attraverso gli ordinari strumenti fallimentari, all'attivo della procedura, e al fallito, impossidente per definizione, può restare solo la quota impignorabile destinata le esigenze sue e della sua famiglia e di conseguenza non può agire nei suoi confronti per il recupero delle spese o di altro credito.
        Zucchetti SG srl