Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

INSINUAZIONE ULTRATARDIVA CON MODIFICA DEL GRADO DI PRIVILEGIO

  • Luca Cotto

    Asti
    14/04/2022 14:55

    INSINUAZIONE ULTRATARDIVA CON MODIFICA DEL GRADO DI PRIVILEGIO

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare dove sono Curatore è stata presentanta un'istanza ultratardiva avente ad oggetto un credito ceduto a suo favore da parte di un creditore già insinuato nello stato passivo ed ammesso al chirografo come da richiesta.
    Il subentrante, facendo riferimento nelle premesse anche all'ammissione ai sensi e per gli effeti dell'art. 115 LF, conclude la citata istanza chiedendo di essere ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata ipotecaria producendo relativo atto notarile (con data antecedente alla prima insinuazione).
    Al riguardo ho i seguenti interrogativi:
    1) Oggetto della domanda è un credito già ammesso al grado chirografo, è possibile ammetterlo ex art 115 L.F modificando il grado di privilegio precendentemente insinuato oppure si sostituisce al creditore originario subentrando al medesimo grado?
    2)Benché la domanda ha per oggetto il medesimo credito ma con un petitum differente è possibile considerarla come una nuova domanda e pertanto ritenerla inamissibile per tardività della presentazione ed in subordine ammetterla esclusivamente per sostituzione del creditore originario (e qui si riprone il quesito n.1)?
    Come sempre grazie
    F. Cotto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/04/2022 17:35

      RE: INSINUAZIONE ULTRATARDIVA CON MODIFICA DEL GRADO DI PRIVILEGIO

      Sicuramente non è applicabile nella fattispecie la procedura di cui al secondo comma dell'art. 111 l. fall. in quanto tale norma contempla la sostituzione del creditore cessionario del credito al creditore già ammesso al passivo e, quindi il subentro del primo nella medesima posizione del secondo, il che comporta soltanto una verifica dell'avvenuta cessione; per questo motivo la norma prevede che sia il curatore stesso a provvedere alla modifica formale dello stato passivo dato che non vi è una verifica del credito già ammesso che si trasferisce solo soggettivamente.
      Nella specie il creditore chiede non la sostituzione nella medesima posizione già verificata, ma chiede una diversa collocazione in quanto il credito ceduto è ammesso in chirografo e il cessionario ora chiede l'ammissione in via ipotecaria, e questa verifica deve essere svolta dal giudice.
      Giustamente quindi il creditore ha presentato una domanda di insinuazione che lei qualifica ultratardiva, in ragione del tempo in cui è stata presentata la domanda. Se è così, prima ancora di appurare se la domanda presenti le caratteristiche di novità richieste per tutte le domande tardive rispetto ad una domanda già presentata e ammessa al passivo, bisogna verificare l'ammissibilità ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 l. fall., ossia il creditore deve fornire la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Orbene posto che il credito, con la cessione, si è trasferito nelle con i privilegi e le garanzie personali e reali che aveva, vuol dire che l'ipoteca esisteva già al momento della iniziale domanda di insinuazione al passivo in chirografo, nel senso che la collocazione ipotecaria poteva essere fatta valere fin da quel momento, per cui appare del tutto improbabile che il cessionario possa dimostrare che il ritardo con cui fa valere l'ipoteca sia incolpevole, a nulla rilevando che egli abbia rilevato l'esistenza dell'ipoteca solo da poco perché, come detto, l'ipoteca preesisteva (del resto se fosse sta iscritta dopo il fallimento sarebbe inopponibile alla massa) e il credito si è trasferito con l'ipoteca che già poteva esesre fatta valere al momento della prima insinuazione.
      Se si riesce a superare il vaglio di ammissibilità (il che ci sembra difficile) si pone il problema se possa essere chiesto in via tradiva la collocazione ipotecaria di un credito già ammesso al passivo in via chirografaria. Non abbiamo rinvenuto precedenti specifici, ma riteniamo di si in quanto, come lei accenna, ci sarebbe un forte elemento di novità, e non è riproducibile la giurisprudenza in materia di privilegi perché il privilegio è connaturato al credito che nasce tale in ragione della sua causa (art. 2745 c.c.), nel mentre l'ipoteca (a parte quella legale) si ricollega ad un accordo o ad un provvedimento giudiziale e comunque è una garanzia esterna al credito, per cui l'esame dello stesso non implica la valutazione anche della esistenza della garanzia ipotecaria.
      Zucchetti SG srl