Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Notifica avviso di vendita ad esecutato irreperibile

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    26/07/2022 11:26

    Notifica avviso di vendita ad esecutato irreperibile

    Buongiorno
    La Suprema Corte ha affermato il seguente principio "In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, è nulla la vendita immobiliare e la successiva
    aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita".
    Orbene, chiedo come poter effettuare la notifica in oggetto nel caso in cui il debitore risulti irreperibile all'anagrafe.
    Si può notificare depositando l'avviso nel fascicolo della procedura?
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/08/2022 10:01

      RE: Notifica avviso di vendita ad esecutato irreperibile

      Il tema posto in realtà ne sottende, a monte, uno di carattere più generale, che attiene alla necessità o meno che l'ordinanza di vendita e l'avviso di vendita vadano notificati al debitore esecutato.
      A nostro avviso la risposta deve essere negativa con riferimento ad entrambi i documenti, ed il principio giurisprudenziale richiamato nella domanda (espresso da Cass 5 marzo 2009 n. 5341, la quale, a sua volta, faceva proprio il precedente costituito da Cass. 12 dicembre 2003 e Cass. 13 ottobre 2009 n. 21682) è stato elaborato nel contesto normativo ante riforma 2005, e dunque è stato ormai ampiamente superato.
      A proposito dell'ordinanza di vendita si può osservare che essa potrebbe essere stata pronunciata all'udienza fissata ex art. 569 con decreto che ai sensi dell'art. 567 c.p.c. è comunicato al debitore. Questo vale, a maggior ragione, se il debitore è presente (personalmente o a mezzo del suo difensore).
      Stesse considerazioni devono svolgersi quante volte l'ordinanza di vendita sia pronunciata all'esito di scioglimento di riserva. In questi casi il provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti ex art. 134 c.p.c.
      Anche la giurisprudenza si è espressa in questi termini.
      Proprio in un caso nel quale il debitore lamentava l'omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 29 settembre 2014, n. 20514, nel rigettare il ricorso, ha osservato in motivazione, quanto segue: "Al riguardo si osserva che - a seguito della modifica apportata all'art. 111 Cost., dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 - si è venuta a formare una giurisprudenza di legittimità, per la quale "nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (così Cass. 2003 n. 12122, già citata con altre nella sentenza impugnata; e ancora: Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459).
      È stato, in particolare, osservato che anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell'art. 485 c.p.c., non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva è stato evidenziato che nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione (così Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609).
      4.2. Orbene la decisione del Tribunale si pone dichiaratamente nell'ottica della giurisprudenza ora richiamata, cui ha fatto specifico riferimento, giacchè (come risulta dalla sintesi riportata sub 1.) - oltre a rilevare che per gli atti di cui trattasi non era prevista la comunicazione al debitore - ha evidenziato che l'opponente non poteva limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio".
      Questi concetti sono stati successivamente ribaditi da Cass. civ. Sez. III, Sent., 24 febbraio 2015, n. 3603, nonché da Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 39243, le quali hanno osservato che l'omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita costituisce un vizio che attiene alla fase che precede la vendita, con la conseguenza che l'acquisto dell'aggiudicatario è fatto salvo dalla previsione di cui all'art. 2929 c.c.
      Anche proposito dell'avviso di vendita, dopo le riforme del 2005 la prevalente dottrina e giurisprudenza di merito (Trib. Pavia 18 settembre 2017; Trib. Larino, 06 novembre 2019; Trib. Roma sez. IV, 27 marzo 2012. Ha implicitamente ritenuto necessaria la notifica dell'avviso di vendita Trib. Monza Sez. III, 05 maggio 2016, ma la pronuncia è stata da più parti criticata) escludono che esso vada comunicato alle parti.
      Invero, se si esamina la disciplina ed il contenuto dell'avviso di vendita (artt. 490 e 570 c.p.c.) ricava il dato per cui esso non è stato concepito, dal legislatore codicistico, come rivolto al debitore, o in generale alle parti della procedura esecutiva. L'avviso di vendita nasce per "parlare" al mercato, e tanto si evince sia dallo scrutinio delle formalità pubblicitarie cui è sottoposto, sia dai contenuti che lo caratterizzano, e che si risolvono nella indicazione di informazioni che sono già nel patrimonio conoscitivo del debitore, fatta salva la data della vendita e quella del termine ultimo per la formulazione delle offerte di acquisto, e che sono rese note alla platea dei potenziali interessati per consentire loro di valutare la convenienza di una eventuale offerta di acquisto.
      Il fatto dunque che, come osservato da taluna giurisprudenza (Trib. Torre Annunziata, ordinanza del 12 ottobre 2020), nessuna norma preveda la comunicazione o la notificazione dell'avviso di vendita al debitore esecutato, non è ascrivibile ad una lacuna normativa, ma costituisce il precipitato dell'assunto per cui questa comunicazione si risolverebbe in un formalismo mero, non essendo in alcun modo ancillare rispetto alle prerogative processuali che il debitore può esercitare in seno alla procedura esecutiva.
      Pervero, la prassi di stabilire la notifica dell'avviso di vendita al debitore, comune a diversi uffici giudiziari, sottende non tanto il proposito di assicurare una (non richiesta) pienezza di contraddittorio, quanto piuttosto l'interesse a far decorrere quanto prima il termine per la proposizione di eventuali opposizioni agli atti esecutivi, nel timore che possibili doglianze possano essere maliziosamente taciute per poi dispiegarsi solo avverso il decreto di trasferimento.
      In realtà si tratta di un timore parzialmente ingiustificato, e di un escamotage non sempre idoneo allo scopo.
      Infatti, nel fisiologico divenire della procedura esecutiva, il giudice potrebbe aver pronunciato l'ordinanza di vendita all'udienza fissata ex art. 569 con decreto che, ai sensi dell'art. 567 c.p.c. è stato comunicato al debitore. Questo vale, a maggior ragione, se il debitore è presente (personalmente o a mezzo del suo difensore). Stesse considerazioni devono svolgersi quante volte l'ordinanza di vendita sia pronunciata all'esito di scioglimento di riserva, poiché in questi casi il provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti ex art. 134 c.p.c.. Se tanto è accaduto, la notifica dell'avviso di vendita non ha ragion d'essere, atteso che il termine di cui all'art. 617 c.p.c. per impugnare l'ordinanza di vendita è regolarmente decorso, a seconda dei casi, dalla data dell'udienza o dalla data della comunicazione dell'ordinanza pronunciata a scioglimento di riserva;
      solo se il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., o l'ordinanza di vendita pronunciata a seguito di scioglimento di riserva assunta all'udienza non sono state comunicate, la notifica dell'avviso di vendita svolge un effettivo ruolo di recupero del contraddittorio.
      Parimenti, non è di alcuna utilità notificare l'avviso di vendita per far decorrere, rispetto a vizi suoi propri, il termine di cui all'art. 617 c.p.c., atteso che solo gli atti del giudice dell'esecuzione, e dunque non l'avviso di vendita (atto del professionista delegato) sono impugnabili con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1335; Cass., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19573; Cass., sez. III, 12 dicembre 2016, n. 25317; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5175).
      Rispetto a queste deduzioni si potrebbe dire che la notifica dell'avviso di vendita, poiché indica la data ultima per la presentazione delle offerte di acquisto e quella della vendita, vada comunicato al debitore per consentirgli di esercitare il diritto di chiedere la sospensione dell'esecuzione o il rinvio della vendita.
      Tale assunto, il quale riecheggia in qualche misura le ragioni indicate dalla giurisprudenza che aveva affrontato il tema nel vigore delle norme preesistenti alla riforma del 2005, allorquando aveva ritenuto che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, l'avviso di vendita andava notificato per consentire al debitore di chiedere la conversione del pignoramento (come detto ribadito, da ultimo, da Cass 5 marzo 2009 n. 5341, la quale, a sua volta, faceva proprio il precedente costituito da Cass. 12 dicembre 2003 e Cass. 13 ottobre 2009 n. 21682), non convince.
      In primo luogo, sul piano generale, non può obliterarsi il dato per cui il contraddittorio che caratterizza il processo di esecuzione è stato icasticamente definito a contraddittorio attenuato o ridotto. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito efficacemente osservato che "anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell'art. 485 c.p.c., non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva è stato evidenziato che nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione"(Cass., sez. III, 03 febbraio 2012, n. 1609; Cass., sez. III, 29 settembre 2014, n. 20514).
      In secondo luogo, l'art. 490 c.p.c., scandisce quali adempimenti pubblicitari sconta obbligatoriamente l'avviso di vendita, e dunque il debitore ha la possibilità di esaminarlo al fine di esercitare una qualsivoglia iniziativa processuale, senza che questa possa ritenersi impedita dalla mancata comunicazione.
      In definitiva, il combinato disposto di plurimi argomenti consente una duplice conclusione.
      In primis, la natura attenuata del contradditorio che governa la procedura esecutiva, l'assenza di specifiche disposizioni e la inesistenza di pregiudizi sostanziali immediatamente identificabili, portano ad escludere che dal tessuto del codice di rito possa ricavarsi la regula iuris per cui l'avviso di vendita vada notificato al debitore.
      Inoltre, quand'anche il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione della procedura (art. 484 c.p.c.) abbia prescritto al professionista delegato di provvedere alla notifica dell'avviso di vendita, la violazione di questo adempimento non si risolve in un vizio della procedura capace di cagionarne la necrosi se il debitore non indica quale concreto vulnus abbia provocato quella omissione processuale.
      Possiamo dunque affermare che solo laddove l'ordinanza di vendita prescriva un obbligo di comunicazione al debitore esecutato, esso va osservato.
      Ove così fosse, occorre partire dall'art. 492, comma secondo, c.p.c., a mente del quale "il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice".
      A questo punto, e per venire alle concrete modalità operative da seguire, riteniamo che il delegato debba:
      1. controllare il fascicolo dell'esecuzione e verificare se l'esecutato abbia depositato atti in cui ha eletto un domicilio;
      2. se questi atti mancano, occorre verificare l'atto di pignoramento notificato ed accertarsi che esso contenga l'invito di cui all'art. 492, comma secondo, appena richiamato;
      3. ove questo invito manchi, occorrerà eseguire le comunicazioni presso la residenza;
      4. se l'invito è presente, ma il domicilio non è stato eletto, basterà depositare le comunicazioni in cancelleria, salvo che il giudice non abbia disposto comunque la comunicazione presso la residenza, nel qual caso, ove l'esecutato risulti irreperibile, dovrà procedersi a norma dell'art. 143 c.p.c., e cioè eseguendo la comunicazione presso la casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignora, presso quella del luogo di nascita.