Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

art. 585, comma secondo, c.p.c.

  • Carla Chiola

    PESCARA
    25/03/2020 16:29

    art. 585, comma secondo, c.p.c.

    Chiedo lumi in ordine ad una fattispecie che potrebbe a breve interessarmi e che sino ad oggi non ho avuto modo di affrontare.
    Per tale ragione mi scuso preventivamente se dico delle inesattezze.

    L'art. 585, comma secondo, c.p.c., prevede che se l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento del prezzo di aggiudicazione alla parte "occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti".

    Mi domando: le spese sostenute per l'avvio della procedura esecutiva e gli onorari di avvocato, ai quali è riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2770 c.c., rientrano anch'esse tra le spese oppure per spese devono intendersi solo quelle in prededuzione - segnatamente onorari del delegato/custode, perito, pubblicità -?

    Ma se si propende per la seconda opzione, vuol dire che le anzidette spese di giustizia non verranno rimborsate al creditore procedente? Nel qual caso, non si rischia che vengano soddisfatti "creditori che potranno risultare capienti" di grado inferiore rispetto alle spese di giustizia?

    Qualunque sia l'opzione sopra prospettata, il decreto del giudice deve essere preceduto dai provvedimenti di liquidazione delle note spese processuali e del compenso del professionista delegato/custode e del perito perchè possa ivi essere esattamente quantificato l'importo del prezzo di aggiudicazione da versare per le causali previste nella norma?

    Vi ringrazio per il consueto altissimo contributo che offrite alle discussioni.
    • Zucchetti SG

      28/03/2020 17:32

      RE: art. 585, comma secondo, c.p.c.

      L'art. 508 c.p.c. consente a qualunque aggiudicatario (o assegnatario) di concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito in luogo del versamento in denaro del prezzo di aggiudicazione. Questa operazione determina il subingresso dell'aggiudicatario nel debito del debitore esecutato.
      Il vantaggio che l'aggiudicatario ne ricava è quello di essere dispensato dall'obbligo di versare il saldo prezzo entro i termini previsti dall'ordinanza di vendita.
      Dal canto suo, il creditore conserva la garanzia ipotecaria sul bene pignorato in deroga all'effetto purgativo che il decreto di trasferimento produce a norma dell'art. 586 c.p.c., e può avvantaggiarsi dalle condizioni economiche dell'eventuale contratto di finanziamento nel quale l'aggiudicatario subentra in luogo del contraente originario.
      Poiché occorre scongiurare che questo accordo si risolva in danno degli altri creditori, il codice subordina l'operatività del meccanismo ad un decreto autorizzativo del giudice dell'esecuzione, il quale evidentemente esonererà l'aggiudicatario dal versamento di quella sola quota parte di prezzo che eccede quanto occorrente "per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti".
      È allora evidente che per determinare l'importo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare occorrerà, in questa fase, anticipare i tempi del riparto e, ottenute le precisazioni dei crediti da parte degli altri creditori, quantificate le spese di procedura e liquidati gli ausiliari del magistrato (stimatore, custode e delegato), dovrà predisporsi una bozza di piano di riparto per verificare se ed in quale misura il creditore con il quale l'aggiudicatario ha concordato l'assunzione del debito avrebbe partecipato alla distribuzione del ricavato.
      Detto questo, è evidente che nel determinare le "spese" che l'aggiudicatario deve comunque versare occorrerà avere riguardo sia alle prededuzioni in senso proprio (se così si può dire, atteso che il concetto di prededuzione in sede esecutiva va inteso con prudenza) che, più in generale, ai crediti per spese di giustizia assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      Se così non fosse, l'applicazione dell'istituto si risolverebbe in danno del creditore procedente, il quale pur avendo sostenuto delle spese nell'interesse comune di tutti i creditori non ne otterrebbe ristoro.
      E' chiaro comunque che la questione si pone nei soli casi in cui il creditore ipotecario è un creditore intervenuto.