Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ammissione credito avvocato che assiste il sovraindebitato ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della cri...

  • Riccardo Paganini

    Forlì (FC)
    01/10/2022 13:27

    Ammissione credito avvocato che assiste il sovraindebitato ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi (liquidazione controllata patrimonio)

    Buongiorno,
    sono cortesemente a richiedere un vostro parere.
    Ritenete che con l'entrata in vigore del nuovo CCII il credito rivendicato dall'avvocato che assiste il sovraindebitato ai fini di accere alla procedura di liquidazione controllata (assistenza stragiudiziale + ricorso depositato in Tribunale per l'apertura della procedura) vada ammesso al "passivo" e, in caso affermativo, ritenete che sia da ammettere in prededuzione con privilegio dei professionisti?
    In passato il credito del professionisti è stato ammesso (nella mia esperienza) ma il dubbio oggi mi sovviene in quanto le modifiche introdotte dal legislatore (se non interpreto male), permettono il deposito del ricorso in Tribunale anche senza l'assistenza del legale e ad opera del Gestore della Crisi.. una situazione che (forse) potrebbe portare alla stessa conclusione che porta a non ammettere il credito dell'avvocato che abbia assistito il creditore ai fini della presentazione dell'insinuazione al passivo (anche in quel caso, la scelta di far intervenire un avvocato è rimessa alla libertà della parte).
    Cosa ne pensate? Ovviamente, da legale, auspico che sia mantenuta la "precedente linea".
    Grazie
    Avv. Riccardo Paganini
    • Roberto D'Eramo

      Pescara
      03/10/2022 13:36

      RE: Ammissione credito avvocato che assiste il sovraindebitato ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi (liquidazione controllata patrimonio)

      L'art. 6, c.1, lett b), CCII fa riferimento al piano e all'accordo in tema di sovraindebitamento, fissando una misura per la prededucibilità dei crediti professionali del 75% , ma non parla di liquidazione, sebbene la lett d) parli, a proposito di procedure concorsuali, di "prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi".
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        04/10/2022 17:11

        RE: RE: Ammissione credito avvocato che assiste il sovraindebitato ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi (liquidazione controllata patrimonio)

        Non esattamente. L'art. 6, co. 1 lett, b) prevede che godono della prededuzione "i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati", ove, come può vedere non è presa in considerazione alcuna procedura da sovraindebitamento.Nella lett- d) si parla delle prestastazioni professionali sorti dopo l'apertura di una procedura a seguto di incarichi conferiti dagli organi della procedura.
        Zucchetti Sg srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/10/2022 17:08

      RE: Ammissione credito avvocato che assiste il sovraindebitato ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi (liquidazione controllata patrimonio)

      L'art. 269 co. 1, CCII, nello stabilire che per la presentazione della domanda di accesso alla liquidazione controllata non è necessaria l'assistenza del difensore porta un elemento di chiarezza rispetto alla legge n. 3 del 2012 in cui era dubbio se il debitore avesse la necessità o meno di munirsi del patrocinio di un avvocato, anche se il fatto che fosse presentato un ricorso all'autorità giudiziaria finalizzato all'apertura di una procedura a carattere concorsuale soggetta anche a possibili conflitti faceva propendere per la tesi della obbligatorietà.
      Tuttavia la novità introdotta dal nuovo codice (ovviamente novità per chi seguiva la tesi dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica) non crediamo che incida sulla natura del credito del professionista quando questi è incaricato dal debitore di assisterlo nella predisposizione della domanda dato che è stato riprodotto nell'art. 277 CCII il testo dell'art. 14 duodecies l. n. 3 del 2012, il cui secondo comma dispone che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione "sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, von esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      Questa è una norma che, a nostro avviso, assume una particolare importanza nel nuovo codice, ove è sparito il criterio generale di determinazione della prededuzione in base alla occasionalità o funzionalità contenuto nel secondo comma dell'art. 111 l. fall., ed è stato sostituito dal criterio della legalità, dato che l'art. 6 CCII dispone che sono prededucibili i crediti così espressamente qualificati dalla legge e quelli indicati nelle quattro lettere della norma. Tra questi sono compresi i crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e connessi e quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo e deposito della relativa proposta e piano, nei limiti del 75% ed a condizione dell'omologa del piano di ristrutturazione o dell'apertura della procedura di concordato; non sono invece inclusi i crediti del professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda di ammissione alla liquidazione controllata, cui sopperisce l'art. 277, che ammette la prededuzione per i crediti sorti in funzione della liquidazione stessa.
      Lei giustamente si pone il problema se questa funzionalità si applichi anche nel caso in cui non sia obbligatoria l'assistenza del legale, ma sotto questo profilo il termine di raffronto, più che la domanda di insinuazione al passivo, è la domanda di fallimento in proprio, posto che la norma di cui all'art. 277 CCII, riproduce, con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, il criterio contenuto nel secondo comma dell'art. 111 l. fall..
      Orbene, con riferimento al fallimento, la S. Corte (Cass. 9/09/2014, n.18922) ha statuito che "Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall.". Tra la domanda di fallimento in proprio e la pari domanda di apertura alla liquidazione controllata non vediamo molte differenze in quanto entrambe dirette all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a proprio carico, in entrambe non è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore e per entrambe opera il principio della funzionalità ai fini della prededuzione.
      Zucchetti Sg srl