Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

vendita immobile - piano del consumatore

  • Marco Cicchetti

    Rimini
    29/06/2020 17:43

    vendita immobile - piano del consumatore

    Si richiede cortesemente risposta al quesito inoltrato già in data 29 maggio 2020 e rimasta inattesa.


    Grazie e cordialità.
    Dott. Marco Cicchetti
    • Zucchetti SG

      05/07/2020 09:21

      RE: vendita immobile - piano del consumatore

      Il quesito posto riguarda due problematiche diverse tra loro ma avvinte da un chiaro nesso di collegamento.
      Innanzi tutto è necessario chiedersi se la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche sia o meno obbligatoria anche per le vendite che si celebrano in seno ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. 3/2012, e cioè se la disciplina di cui all'art. 490, comma primo, c.p.c., interessi anche siffatti procedimenti liquidatori.
      In secondo luogo occorrerà domandarsi quali sono le conseguenze di una eventuale omissione.
      Va premesso che l'art. 13, comma 1 let. b) n. 1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ha modificato il comma 1 dell'art. 490 c.p.c., sostituendo alla pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo del Tribunale quella sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area denominata "Portale delle vendite pubbliche". Lo stesso d.l. ha poi coniato ex novo l'art. 161-quater delle disposizioni di attuazione, recante "Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, a mente del quale:
      - la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche è effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto titolato;
      - essa è eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;
      - la pubblicazione non può effettuarsi se non previo pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, determinato nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita e per ogni tentativo di vendita.
      Infine, l'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legge ha previsto che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. (pubblicazione avvenuta sulla G.U., serie generale, n. 16 del 20 gennaio 2018); dunque, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale è obbligatoria, secondo alcuni dal 20 febbraio 2018, secondo altri dal 19.
      Nell'assenza di precedenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) che abbiano affrontato ex professo il tema, osserviamo come in dottrina sia stato correttamente osservato il fatto che i riferimenti nomativi da utilizzare per rispondere all'interrogativo sono alquanto scarni e che l'unico addentellato di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma dell'art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».
      Il comma 4 della medesima disposizione specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell'art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità. Dunque, il legislatore ha voluto prevedere, una simmetria tra i meccanismi pubblicitari del programma di liquidazione e quelli che governano le vendite fallimentari.
      Sennonché, si è giustamente osservato come questo parallelismo non è stato conservato (probabilmente in modo inconsapevole) in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche (almeno per ora, in quanto la legge di riforma delle procedure di insolvenza parrebbe porre rimedio all'incongruenza), poiché il d.l. 83/2015 modificando l'art. 107, comma primo, e l'art. 182, comma primo, l.fall., ha "dimenticato" di innestarlo anche nel corpo della l. 3/2012.
      Quindi, a nostro avviso, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche non è obbligatoria per le vendite che si svolgono ai sensi della l. 3/2012.
      La non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale, e l'intima connessione che esiste tra questo ed il sistema della vendita telematica, portano ad escludere che il procedimento liquidatorio debba svolgersi secondo il modello telematico.
      Questo, tuttavia, non deve indurre a ritenere che il liquidatore sia assolutamente libero di decidere forme e modi della liquidazione.
      In particolare, egli dovrà dare conto delle scelte adottate informandone preliminarmente il giudice, per consentirgli di verificare se le scelte compiute (attraverso quello che potremmo definire un programma di liquidazione) assicurino il rispetto del principio della massima partecipazione degli interessati.
      Dunque, libero sarà il liquidatore di scegliere quali modalità di pubblicità e vendita attuare, ma dovrà compiutamente dimostrare che quelli indicati sono modelli procedimentali che, tenuto conto dei beni da porre in vendita, assicurano il massimo risultato possibile.
      Diverso sarà il regime nel momento in cui entrerà in vigore il d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".
      Infatti, a quel punto occorrerà operare un distinguo.
      Nessuna forma di pubblicità è prevista per le vendite che si svolgeranno in seno alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sezione seconda, artt. 67 - 73).
      Diversa conclusione dovrà essere raggiunta a proposito del concordato minore (sezione terza, artt. 74 – 83), a proposito del quale l'ultimo comma dell'art. 74 dispone che si applichino le disposizioni del capo terzo (dedicato al concordato preventivo), e dunque tra esse anche quella di cui all'art. 114, comma primo, il quale prevede che quando il concordato consiste nella cessione dei beni, il Giudice dispone che il liquidatore nominato effettui la pubblicità di cui all'art. 490, comma primo, c.p.c., fissando il termine entro cui deve essere eseguita.
      Ulteriore e separata analisi merita, infine, la liquidazione controllata del sovraindebitato (titolo quinto capo nono), il cui art. 275, comma secondo, prevede che "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili". Viene allora in rilievo l'art. 216, comma quinto, a mente del quale il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.