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Società S.r.l dichiarata fallita post cancellazione dal R.I.– disciplina fiscale cessione immobili e adempimenti dichiar...

  • Carlo Cantalamessa

    Ascoli Piceno
    06/12/2021 17:04

    Società S.r.l dichiarata fallita post cancellazione dal R.I.– disciplina fiscale cessione immobili e adempimenti dichiarativi curatore

    Preg.mi Sig.ri, è mia intenzione, con grande stima, formulare il presente quesito ringraziando.
    Mi trovo nella posizione di essere curatore di una Società che è stata dichiarata fallita dopo essere stata cancellata dal registro delle imprese. Tale cancellazione è avvenuta a solo pochi giorni dalla messa in liquidazione e presentazione del bilancio finale di liquidazione, quando la società risultava essere ancora proprietaria di uno svariato numero di unità immobiliari. Vorrei premettere che, facendo seguito ad un vostro precedente contributo, è apparso più che condivisibile ed in tal senso si è inteso procedere, l'orientamento (Sezioni Unite n. 6070 del 12 marzo 2013) secondo cui i diritti ed i beni non liquidati dalla società fallita si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa. In tal modo, venendo a costituirsi un trasferimento patrimoniale a favore degli ex soci a titolo gratuito, l'acquisizione al patrimonio fallimentare di tali beni ricorre ex lege a norma del secondo comma dell'art. 64 L.f., nella parte in cui dispone che «I beni oggetto degli atti di cui al primo comma (atti a titolo gratuito) sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento».
    Trovandomi in sede di liquidazione di tali beni (immobili) che, come prospettato, non risultano essere stati né liquidati, né assegnati ai soci (poiché ancora formalmente intestati alla società) ma di fatto confluiti al patrimonio dell'unico socio persona fisica, vorrei chiedervi conferma sul corretto regime impositivo da applicare all'atto ai fini delle imposte indirette (Iva e/o Registro) seguendo, nella fattispecie, le ordinarie disposizioni relative alle cessioni di immobili da parte di privati. Chiedo, inoltre, se del pari si debbano seguire quelle relative alle IIDD (regime previsto per il socio persona fisica) come conseguenza della citata assegnazione.
    Posto che risulta anche la formale cessazione della società ed avendo escluso ogni forma di reviviscenza (ammessa solo per gli atti previsti dall'art. 28 co.4 del d.lgs. n.175/2014), vorrei chiedervi ulteriormente, giacché non dovrebbero valere gli adempimenti degli obblighi fiscali posti dalla legge ai fini Iva, se a vostro avviso tale evenienza sia esimente anche di quelli dichiarativi come sostituto d'imposta e se in ogni caso tale assegnazione "di fatto" avvenuta nei confronti dell'unico socio debba essere "denunciata" dal sottoscritto all'Agenzia delle Entrate.
    Con stima e gratitudine. Carlo Cantalamessa.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/12/2021 19:34

      RE: Società S.r.l dichiarata fallita post cancellazione dal R.I.– disciplina fiscale cessione immobili e adempimenti dichiarativi curatore

      Concordiamo con la costruzione esposta nella prima parte del quesito e sulle conclusioni alle quali essa giunge: fiscalmente la cessione va considerata effettuata da parte di privati, dato che il trasferimento gratuito ex art. 64 l.fall. non è nullo o inefficace, ma solo "privo di effetti rispetto ai creditori".

      Segnaliamo che esiste una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la n. 68 del 2007, la quale afferma che "la cancellazione della società ... non ne determina l'estinzione, finché non sia compiuta l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti", e da ciò deriva che dovrà essere riaperta la partita IVA e fatturati i beni a suo nome.

      Ma la Risoluzione prosegue affermando che "Tale assunto è confortato da una costante giurisprudenza; fra le altre si richiama la sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, del 1° luglio 2000, n. 8842, secondo cui 'l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa (...)'. Pertanto, se la società 'BETA s.a.s.' risulta intestataria di uno o più immobili essa va considerata esistente".

      Ora, la sentenza citata, come pure la tesi della "sopravvivenza" della società alla sua cancellazione, è superata dalla riforma del diritto societario e quindi dalla nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., ben analizzato dalla sentenza a Sezione Unite citata nel quesito.

      Corretto è anche il prosieguo del quesito, nel quale si ricorda che l'art. 28, IV comma, D.Lgs. 175/2014 circoscrive la "sopravvivenza" della società alla cancellazione "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi", e quindi non si applica al caso qui in esame.

      Per quanto riguarda la posizione fiscale dei soci della società estinta, essa trascende l'ambito di operatività del Curatore, a cui quindi non interessano le conseguenze fiscali in capo a essi ai fini delle imposte dirette.

      Essendo stata chiusa e non venendo riaperta la posizione IVA della società cancellata, non debbono essere effettuati gli adempimenti fiscali relativi a tale tributo, mentre siccome il Curatore è comunque sostituto d'imposta (come anche p.es. nel caso di fallimento in estensione del socio persona fisica) egli dovrà effettuare i relativi adempimenti, e non potrà che farli a nome della società, la cui posizione dovrà comunque essere riaperta presso il Registro delle Imprese.

      Infine, non riteniamo rientri nei compiti del Curatore effettuare la comunicazione/denuncia all'Amministrazione Finanziaria ipotizzata nell'ultimo periodo del quesito.
      • Carlo Cantalamessa

        Ascoli Piceno
        20/12/2021 19:42

        RE: RE: Società S.r.l dichiarata fallita post cancellazione dal R.I.– disciplina fiscale cessione immobili e adempimenti dichiarativi curatore

        Preg.mo collega,
        Con grande stima è mia intenzione anzitutto ringraziarla per la Sua risposta tempestiva.
        Concordo con Lei che fiscalmente la cessione di beni immobili vada considerata effettuata da parte di privati e dunque senza emissione della fattura, posto che la sentenza citata delle Sezioni Unite nel Ns precedente quesito ha definitivamente sconfessato la tesi della "sopravvivenza" della società alla sua cancellazione.

        Peraltro, da un punto di vista pratico, a mio avviso, giacché è stato chiarito che la società è e resta cancellata e non riviva ai fini fiscali mediante la "cancellazione della cancellazione", nemmeno si potrebbe riottenere la stessa partita IVA che allo stesso modo risulta definitivamente cessata. Per di più, il vizio non parrebbe sanabile come nei casi in cui la partita Iva fosse stata chiusa per errore o per inattività trascorsi i tre anni dopo i quali l'Agenzia può procedervi d'ufficio, in quanto nella fattispecie, la chiusura è derivata da atto volontario posto in essere dagli amministratori di procedere alla contestuale cancellazione della società stessa.
        Neppure parrebbe possibile, attesa la cancellazione della società, procedere all'attribuzione ex novo di una nuova posizione Iva a nome del fallimento, come pure al rilascio di eventuali richieste di certificazioni di inizio attività ed assegnazione del codice ATECO.
        Sotto altro profilo, nella sua risposta conferma che si debba comunque procedere agli obblighi dichiarativi come sostituto d'imposta, essendo il curatore fallimentare espressamente annoverato tra i soggetti su cui grava tale adempimento.
        Non mi è chiaro, però, se nella presentazione del Modello 770, posto che non si debba procedere alla riattivazione della partita Iva, si possa ritenere di indicare unicamente il codice fiscale della società estinta e se, in aggiunta, tale fattispecie debba anche assimilarsi ad un "Evento eccezionale", poiché in ogni caso, a prescindere dal configurarsi dell'operazione societaria, vigerebbe l'estinzione del sostituto d'imposta originario e la non prosecuzione dell'attività.
        Con stima e gratitudine, Carlo Cantalamessa.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/12/2021 00:01

          RE: RE: RE: Società S.r.l dichiarata fallita post cancellazione dal R.I.– disciplina fiscale cessione immobili e adempimenti dichiarativi curatore

          Nella procedura fallimentare sostituto d'imposta non è il soggetto fallito, bensì il Curatore, come testualmente previsto dell'art. 23 del D.P.R. 600/73, tanto che nel periodo immediatamente successivo alla novella legislativa che l'ha appunto inserito espressamente fra i sostituti d'imposta ci fu chi ipotizzò che egli dovesse svolgere tale ruolo utilizzando il proprio codice fiscale personale.
          Tale ipotesi è, ovviamente, stata rapidamente abbandonata, ma rimane il fatto che l'obbligo di operare e versare da parte del Curatore le ritenute d'acconto, ed effettuare tutti gli adempimenti conseguenti (certificazione unica e Mod. 770) sono assolutamente indipendenti dal fatto che il fallito fosse o meno a sua volta sostituto d'imposta, o che il fallito .. esista o sia stato canellato dal registro delle Imprese.
          Quindi:
          - il Curatore è tenuto a effettuare tutti gli adempimenti quale sostituto d'imposta
          - li effettuerà utilizzando il codice fiscale del soggetto del cui fallimento è Curatore.