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Aggiudicatario inadempiente - art. 587 c.p.c

  • Maurizio Crocetti

    Teramo
    11/05/2022 16:52

    Aggiudicatario inadempiente - art. 587 c.p.c

    Mi trovo davanti al caso di un inadempimento dell'aggiudicatario a seguito di asta telematica proposta dal curatore fallimentare.
    Il gestore della vendita telematica, decorso il tempo assegnato per il pagamento del saldo, emette un certificato attestante l'inadempimento.
    Con istanza al G.D.il curatore richiede l'emissione di un decreto per l'incameramento del deposito cauzionale versato dall'inadempiente.

    Si chiede:
    1) l'importo della cauzione incamerata a titolo di multa deve essere fatturato all'inadempiente e secondo quale norma IVA?

    2) nel caso in cui si procede successivamente a nuova asta telematica, l'aggiudicatario inadempiente potrà essere chiamato a corrispondere una seconda sanzione (comparando il prezzo di aggiudicazione con quello precedente) a norma degli artt. 509-587 c.p.c?

    3) chi deve accertare il danno subito dalla procedura fallimentare? Il G.D.?

    4) il curatore dovrebbe poi agire in giudizio nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente con presumibile allungamento dei tempi di chiusura della procedura fallimentare?

    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/05/2022 13:04

      RE: Aggiudicatario inadempiente - art. 587 c.p.c

      Facile è la risposta alla prima domanda: no, dato che si tratta di un mero incameramento di danaro, e non il corrispettivo di una cessione o di una prestazione.


      Più delicata è la risposta alle altre tre, dato che l'art. 587 c.p.c. è certamente applicabile, tenendo presente però che è necessario un giudizio specifico, nel quale:

      - da un lato ci risulta che, in caso che il primo aggiudicatario fosse stato il solo partecipante alla prima asta, l'obbligo di pagare per intero la differenza non è esito pacifico

      - dall'altro che, per quanto è nella nostra esperienza, all'esito di tale giudizio potrebbe non essere facile ottenere il pagamento da un soggetto disposto (o costretto per carenza di fondi) a perdere la caparra e non perfezionare l'acquisto.

      Si tratta quindi di questione da valutare attentamente con il legale della procedura sotto il profilo giuridico, e con il Comitato dei Creditori e/o il Giudice Delegato sotto il profilo della convenienza.