Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Pagamento canoni in PEI sospesa

  • Samuele De Guido

    Mesagne (BR)
    14/09/2021 16:42

    Pagamento canoni in PEI sospesa

    Nel caso in cui una PEI sia sospesa in quanto, ex art. 10 Legge n.3/2012, il debitore esecutato ha depositato ricorso per risoluzione della crisi da sovraindebitamento, il custode nominato nella PEI resta legittimato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione sul compendio pignorato, ivi compresa la riscossione del canone? o torna ad essere legittimato il locatore?
    • Zucchetti SG

      15/09/2021 08:02

      RE: Pagamento canoni in PEI sospesa

      Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui il debitore esecutato ha depositato una proposta di accordo, a norma dell'art. 10 e seguenti, della l. 3/2012.
      Questa disposizione prevede, al comma 1, che il giudice, se la proposta depositata soddisfa i requisiti di ammissibilità requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa con decreto l'udienza di comparizione del debitore e dei creditori davanti a sé. Con lo stesso decreto, inoltre, (art. 10 comma 2 let. c) "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore", con la precisazione che "la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".
      Quindi, la pronuncia di siffatto decreto deve essere intesa nel senso che le procedure esecutive pendenti devono intendersi sospese sino alla data di definitività del provvedimento di omologazione.
      Questo convincimento è generalmente espresso dalla giurisprudenza, che a proposito dell'art. 168 l.fall. (di contenuto analogo alla norma richiamata) si è ha affermato che "La improseguibilità della procedura esecutiva (nel caso di specie immobiliare) a seguito della pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese configura una ipotesi di sospensione, non già di estinzione, della procedura medesima sino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di concordato, sicché è ammissibile la revoca del provvedimento dichiarativo della improseguibilità, e, ove il concordato non sia omologato, il creditore procedente può proseguire l'azione esecutiva individuale" (Tribunale Bari, 18 Novembre 2013; Tribunale Siracusa, 26 Luglio 2013; con specifico riferimento alle procedure di composizione della crisi si sono espressi nel senso della sospensione Trib. Verona 9 giugno 2015, nonché Trib. Cuneo 25 marzo 2017).
      Si ritiene, generalmente, che a fronte del decreto del giudice investito della procedura di sovraindebitamento il giudice dell'esecuzione debba dichiarare la temporanea improseguibilità dell'espropriazione forzata, prendendo atto di una sospensione esterna della procedura ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 623 c.p.c. il provvedimento di sospensione, si osserva, andrà adottato previa instaurazione del contraddittorio con il creditore, il quale ad esempio potrebbe osservare che la sospensione non può operare avendo egli agito per la riscossione coattiva di un credito impignorabile.
      Alla sospensione così disposta non si sottrae neppure l'esecuzione per credito fondiario, stante atteso che l'art. 51 l.fall. è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, coniata con specifico riferimento al fallimento.
      Così ricostruita la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, siamo dell'avviso per cui la sospensione dell'esecuzione in presenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non incida sulla custodia del compendio pignorato atteso che essa è funzionale ad assicurare gli effetti conservativi che il pignoramento ha determinato, e poiché a norma dell'art. 2912 il pignoramento si estende anche ai frutti della cosa pignorata (e tali sono i canoni di locazione), riteniamo che il custode sia legittimato alla riscossione dei canoni.
      • Samuele De Guido

        Mesagne (BR)
        15/09/2021 10:38

        RE: RE: Pagamento canoni in PEI sospesa

        Ringrazio per la risposta.
        Tutta la premessa e la ricostruzione della cornice normativa sono corrette e confacenti al caso di specie.
        Il giudice designato per la valutazione della proposta di accordo ha emesso il decreto con il quale ha fissato l'udienza per la comparizione parti e ha contestualmente disposto in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 let. c.
        Per l'effetto, il giudice della PEI ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare da tempo incardinata da creditori ipotecari.
        Ciò posto, il mio quesito è più che altro finalizzato a comprendere se il conduttore, al quale illo tempore si era rivolto il custode della PEI per la riscossione dei canoni, debba ora versare i canoni al locatore-debitore che ha inviato lettera di messa in mora e dichiara di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di locazione.
        Anche a mio avviso, come da Voi riscontrato, la sospensione della PEI non fa venire meno il potere/dovere del custode di amministrare il compendio pignorato ai fini della futura soddisfazione dei creditori.
        Ritenete opportuno che il conduttore faccia istanza scritta al custode o al GE per capire a chi pagare (e, eventualmente, per tutelarsi in caso di eventuale intimazione di sfratto)?
        • Zucchetti SG

          16/09/2021 11:42

          RE: RE: RE: Pagamento canoni in PEI sospesa

          A nostro avviso il conduttore non ha bisogno di chiedere chi sia il soggetto legittimato a riscuotere i canoni, e del resto una richiesta di questo tipo non lo agevolerebbe in caso di risposte contrastanti.
          Al limite una interlocuzione con il custode potrebbe essere funzionale a condurlo ad interrogarsi sui compiti custodiali pur in presenza di una sospensione "esterna" (cioè ex art. 623 c.p.c., come abbiamo precisato) della procedura.