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estinzione della procedura con residuo somme sul libretto

  • Elena Pompeo

    Salerno
    19/07/2022 16:57

    estinzione della procedura con residuo somme sul libretto

    Il giudice, dopo 15 vendite, ha dichiarato estinta una procedura esecutiva ex art. 164 bis disp att cpc. Il creditore procedente ha anticipato somme per la custodia e la delega. Ho un libretto della procedura acceso per fare confluire le indennità di occupazione senza titolo da parte dell'esecutato. Le somme residue a chi vanno restituite? al debitore oppure le spese per la custodia e la delega vanno rimborsate al creditore procedente? grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/09/2022 18:22

      RE: estinzione della procedura con residuo somme sul libretto

      A nostro avviso le somme giacenti sul conto della procedura vanno certamente restituite al creditore che le ha anticipate a norma dell'art. 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia).
      Per spiegare le ragioni del nostro convincimento riteniamo necessario indagare la ratio della così detta "chiusura anticipata per antieconomicità" della procedura.
      Come noto, l'art. 19, comma 2, lett. b) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con l. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto nel codice di rito l'art. 164-bis delle disposizione di attuazione, il quale dispone che "Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo" (l'istituto si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della norma, in forza del comma 6-bis del medesimo art. 19)
      La norma costituisce la declinazione di una netta presa di posizione rispetto al tema, assai sentito, del limite entro il quale sia "ragionevole" proseguire con le operazioni di vendita allorquando, le possibilità di realizzo si diradano oltremisura, ed una risposta alla posizione della giurisprudenza di legittimità che, registrato un vuoto normativo sul punto, aveva escluso la possibilità che lo stallo della procedura, o l'antieconomicità della stessa, potesse giustificare l'adozione di un provvedimento di chiusura atipica (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27148).
      Dalla relazione relativa al disegno di legge di conversione del d.l. 132/2014, si legge chiaramente che la norma è stata coniata allo scopo di evitare "che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati", aggiungendo che l'ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
      Da tali indicazioni la più avveduta dottrina ha tratto la condivisibile affermazione per cui la norma non è strumento di contemperamento tra il diritto dei creditori alla tutela del credito e l'interesse del debitore a non vedere "svenduto" il bene, bensì mezzo di tutela dell'interesse, proprio dell'amministrazione della giustizia, ad evitare che proseguano sine die procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento delle pretese creditorie, con inutile dispendio di risorse.
      La lettera della norma induce a ritenere che la infruttuosità dell'esecuzione si atteggi a causa di estinzione atipica della procedura, con tutte le conseguenze che questo determina (ad esempio in punto di effetti sulla prescrizione e sul regime di impugnazione del provvedimento).
      La cornice applicativa dell'art. 164-bis è stata recentemente tracciata da Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11116, la quale ha osservato che "in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione".
      Ciò posto, è evidente che la somma versata dal creditore a titolo di fondo spese in favore del professionista delegato, e che giace sul conto della procedura ad estinzione intervenuta, dovrà essergli restituita poiché altrimenti il creditore, già pregiudicato dalla mancata vendita del cespite, si troverebbe ad aver perduto non solo le somme necessarie a sostenere i costi della procedura (a norma del citato art. 8), ma anche quelle somme che, ex post, si siano rivelate non necessarie a consentire lo svolgimento della vendita, con ingiustificato arricchimento del debitore esecutato, che non solo rientrerebbe nella disponibilità del cespite, ma in più si vedrebbe attribuita la somma costituita dal fondo spese residuo.
      Peraltro, da un punto di vista strettamente normativo, va osservato che il creditore è tenuto ad anticipare le spese del processo (art. 8 cit.), e cioè, come detto, i costi necessari al suo svolgimento, sicché le somme residue, non avendo avuto questa funzione, e non potendola più avere stante l'intervenuta chiusura della procedura, non possono che essergli rimborsate.
      Precisiamo che, ovviamente, oggetto di restituzione saranno le sole somme che sopravanzano all'esito della liquidazione di tutte le spese maturate nel corso della procedura, ivi compreso il compenso dovuto al delegato.