Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

EX SOCIO DI SNC

  • Moreno Carenini

    Torre de' Busi (BG)
    10/06/2021 11:02

    EX SOCIO DI SNC

    Buongiorno,
    vi scrivo per avere un confronto con voi, sono appena stato nominato curatore di una snc. In questa società era presente un ex socio (diventato socio nel corso del 2015 e cessato dalla qualifica di socio nel corso del 2016). A questo punto secondo me è pacifico che essendo passato più di un anno e fatte le dovute comunicazioni, lui non fallisca, ma risponde per i debiti (compreso il TFR?) ancora aperti alla data del fallimento che erano presenti quando l'ex socio ha lasciato la società, a prescindere dal fatto che alcuni debiti siano sorti prima del suo ingresso in società. Concordate con questa interpretazione?
    Inoltre se qualche creditore rinuncia al suo credito nei confronti della società perchè ne ha interesse (ad esempio perchè è la madre dell'ex socio), questa rinuncia va a diminuire il dovuto dall'ex socio?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/06/2021 20:19

      RE: EX SOCIO DI SNC

      Il primo punto è risolto espressamente dalla norma di cui all'art. 2290 c.c. (dettato in tema di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del rinvio operato dall'art. 2293 c.c.), per la quale "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento".
      Sebbene la norma parli genericamente delle obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento, la giurisprudenza ha sempre considerato la responsabilità del socio receduto per le obbligazioni sorte fino al momento dello scioglimento. Questione rilevante per quanto riguarda il TFR perché, secondo l'indirizzo ormai prevalente della S. Corte "Il trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo".
      (tra le ultime, Cass. 20/05/2020, n.9303; Cass. 06/02/2018, n.2827; Cass. 20/02/2015, n.3461; App. Roma sez. lav., 16/03/2018, n.766; Trib. sez. lav., 22/03/2018, n.107; ecc. ).
      Pertanto, seguendo questa linea, l'ex socio dovrebbe rispondere del TFR riguardante i rapporti di lavoro cessati prima del suo recesso e delle quote di TFR maturate fino a tale momento per rapporti di lavoro che sono continuati dopo il suo recesso (non abbiamo tuttavia rinvenuto un precedente specifico, per cui preferiamo utilizzare il condizionale)..
      In ogni caso, l'ex socio per i debiti sociali di cui risponde è responsabile verso i creditori interessati, il che significa che l'ex socio non può essere dichiarato fallito né la sua responsabilità può essere fatta valere dal curatore del fallimento della società o nell'ambito del fallimento; sono solo i singoli creditori interessati legittimati a chiedere e ad agire nei confronti dell'ex socio per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto.
      La rinuncia al credito nei confronti della società fa venir meno il credito anche nei confronti del socio in quanto la remissione del credito estingue l'obbligazione,(art. 1236 c.c.) e quindi anche l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile, che è debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni, anche se sussidiariamente in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale.
      Zucchetti Sg srl
      • Moreno Carenini

        Torre de' Busi (BG)
        12/06/2021 15:47

        RE: RE: EX SOCIO DI SNC

        Grazie per la risposta, ma ho bisogno ancora alcune delucidazioni:
        1) in merito al TFR, scusate ma non capisco se "la giurisprudenza ha sempre considerato la responsabilità del socio receduto per le obbligazioni sorte fino al momento dello scioglimento" ma "Il trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale" allora non dovrebbero essere escluse le " quote di TFR maturate fino a tale momento per rapporti di lavoro che sono continuati dopo il suo recesso"?
        2) per quanto riguarda in generale i creditori sociali che possono vantare dei crediti nei confronti della società risalenti a quando il vecchio socio faceva ancora parte di questa: io in quanto curatore non potrò agire nei confronti dell'ex socio in quanto "l'ex socio non può essere dichiarato fallito né la sua responsabilità può essere fatta valere dal curatore del fallimento della società o nell'ambito del fallimento" e quindi saranno eventualmente i creditori non soddisfatti dalla procedura fallimentare a rivalersi nei suoi confronti?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/06/2021 21:04

          RE: RE: RE: EX SOCIO DI SNC

          Sul punto 1 ha perfettamente ragione, c'è una chiara incongruenza con le premesse in quanto è omesso un "non", per cui la frase corretta ha il seguente tenore "Pertanto, seguendo questa linea, l'ex socio dovrebbe rispondere del TFR riguardante i rapporti di lavoro cessati prima del suo recesso e non delle quote di TFR maturate fino a tale momento per rapporti di lavoro che sono continuati dopo il suo recesso (non abbiamo tuttavia rinvenuto un precedente specifico, per cui preferiamo utilizzare il condizionale)". Giustamente lei ha rilevato l'incongruenza e ci scusiamo del disguido.
          Sul punto 2, nel confermare quanto detto nella precedente risposta, aggiungiamo che non è necessario che i creditori sociali debbano attendere l'esito della liquidazione fallimentare per agire nei confronti dell'ex socio. Questi ha normalmente una responsabilità sussidiaria per i debiti della società, ma, una volta dichiarato il fallimento della società, si è verificata la condizione di cui all'art. 2304 c.c. in quanto la società è stata già escussa e, quindi, la sussidiarietà si trasforma in solidarietà; del resto, se così non fosse non spiegherebbe il contestuale fallimento dei soci illimitatamente responsabili perché bisognerebbe attendere, prima della dichiarazione di fallimento dei soci, l'esito della liquidazione della società; né, peraltro nel fallimento di società e soci esiste una priorità nella liquidazione dei beni della società prima di quelli dei soci ecc.
          Se la responsabilità della società e dei soci è solidale verso i creditori sociali, costoro possono rivolgersi a ciascuno di loro per il pagamento, con gli strumenti che la legge consente; ossia, nei confronti del soggetto fallito devono presentare domanda di insinuazione, e nei confronti dei soci non falliti, possono ricorrere alle ordinarie azioni, fermo restando che il creditore non può mai percepire dai vari debitori un importo superiore al proprio credito.
          Zucchetti Sg srl
          • Moreno Carenini

            Torre de' Busi (BG)
            15/06/2021 11:08

            RE: RE: RE: RE: EX SOCIO DI SNC

            Grazie, nessun problema per il disguido mi ha permesso di analizzare meglio la questione