Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fatture acquisti emesse in data successiva al fallimento rilevate su sdi

  • Gaetano Panzera

    MESSINA
    29/10/2021 13:16

    Fatture acquisti emesse in data successiva al fallimento rilevate su sdi

    Nel caso in cui, successivamente alla data di fallimento, alcuni fornitori di servizi emettano fattura elettronica con data successiva alla dichiarazione di fallimento (ad esempio nel caso di utenze, consulenze) quali adempimenti deve porre in essere il curatore fallimentare?

    Posto che la norma di riferimento (art. 74 bis dpr 633/72) fa riferimento al primo comma alle "operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento" ed al secondo comma alle "operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento", per individuare la data di effettuazione delle operazioni, in mancanza di diversa indicazione, si ritiene debba farsi riferimento alla "competenza iva" del documento e non alla competenza sostanziale dell'operazione sottostante.

    Atteso che la norma è abbastanza risalente, la stessa non tiene conto delle peculiarità introdotte dalla fatturazione elettronica (sdi). Nel caso prospettato il documento (fattura elettronica emessa con data successiva) non esiste alla data del fallimento (circostanza certificata dallo SDI)..

    Può quindi ritenersi che possa sorgere un obbligo per il curatore di eseguire la registrazione di tali operazioni ai fini iva (sui registri iva istituiti dalla procedura) ai sensi del secondo comma dell'art. 74bis.

    Le stesse fatture potrebbero essere registrate su un registro "separato" ma le stesse partecipano alla liquidazione iva del periodo fallimentare? come può essere qualificato l'eventuale credito iva sorto successivamente alla data del fallimento?

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/11/2021 06:37

      RE: Fatture acquisti emesse in data successiva al fallimento rilevate su sdi

      La specificità della fatturazione elettronica non ha, nel caso in esame, alcuna rilevanza:

      - le fatture in questione sono emesse post fallimento e il Curatore le dovrà registrare normalmente, come qualsiasi fattura di acquisto egli riceva nel periodo concorsuale

      - l'IVA da esse portata è però "IVA ante" e quindi, benché confluisca nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale dei periodi endoconcorsuali, non potrà essere considerata detraibile perché effettivamente o potenzialmente compensata con eventuali debiti tributari ante procedura, quantomeno fino a quando non saranno spirati i termini per ogni eventuale accertamento da parte dell'Ufficio