Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE DEFUNTO E SUCCESSIONE

  • Paola Del Prete

    Porcari (LU)
    17/02/2022 12:14

    FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE DEFUNTO E SUCCESSIONE

    IN DATA 20.2.2020 E' FALLITO UN SOGGETTO X TITOLARE DEL 50% DELLA CASA DI ABITAZIONE INSIEME ALLA MOGLIE A SUA VOLTA DECEDUTA NEL 2017; AL DECESSO DELLA MOGLIE NEL 2017 NON E' STATA PRESENTATA ALCUNA SUCCESSIONE. HO QUINDI IL PROBLEMA DELLA CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI DOVENDO VENDERE L' ABITAZIONE CHE, STANTE LA RINUNCIA DI UN FIGLIO E L'ACCETTAZIONE TACITA DELL'ALTRO, VENDO PER I DIRITTI DI 3/4. IL CURATORE PUO' SUBENTRARE NEL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITA' CHE IL FALLITO HA RICEVUTO DAL CONIUGE? ATTRAVERSO UNA DICHIARAZIONE RESA DAVANTI AL NOTAIO, NON SO, PROVANDO CHE IL FALLITO RISIEDEVA NELLA CASA CONIUGALE; OPPURE VA FATTA UN'AZIONE EX ART. 702-BIS C.C.? IL CONSERVATORE MI DICE CHE SOLO CON UNA SENTENZA SI PUO' SANARE LA SITUAZIONE.
    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/02/2022 20:17

      RE: FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE DEFUNTO E SUCCESSIONE

      Bisogna distinguere due ipotesi:
      a-il sig. X, chiamato alla successione della moglie deceduta nel 2017, ben prima della dichiarazione di fallimento di X, ha accettato l'eredità; sicuramente non in modo espresso mancando un formale atto di accettazione, ma l'accettazione può essere anche tacita, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. Su questo punto nulla possiamo dire perché non sappiamo cosa è successo, se ad esempio, X ha abitato l'immobile in questione, di cui peraltro era comproprietario, o lo ha dato in locazione o comodato o comunque ha disposto in qualche modo dello stesso, egli ha accettato tacitamente.
      Se ciò è avvenuto, bisogna procedere alla formalizzazione dell'accettazione per effettuare la trascrizione del passaggio della proprietà in capo ad X della quota della moglie cui è succeduto e, quindi, prima di tutto sarà necessario redigere la dichiarazione di successione (che va inoltrata all'Agenzia delle Entrate entro un periodo di 12 mesi dall'apertura della successione) e poi a nostro avviso basterebbe un atto ricognitivo avanti al notaio o comunque una sentenza di accertamento della qualità di erede.
      b-il sig. X non ha accettato ancora l'eredità, né in modo espresso né tacito, per cui, ancor oggi egli è un chiamato all'eredità.
      In questo caso si pone il problema della trasmissibilità al curatore del diritto di accettare l'eredità che, a parte una risalente decisone della Corte che ne affermava la personalità e la non acquisizione all'attivo fallimentare, viene implicitamente ammessa data la natura patrimoniale della eredità, tanto che è indiscusso che , in caso di eredità sopravvenuta in pendenza di fallimento, sia legittimato il curatore ad accettare, con beneficio di inventario. Egualmente. in caso di successione aperta prima della dichiarazione di fallimento del chiamato all'eredità, avendo questo diritto contenuto patrimoniale lo stesso va acquisito all'attivo, per cui legittimato all'accettazione, sempre che il chiamato non abbia accettato o rinunciato prima della dichiarazione del suo fallimento, è il curatore, seguendo le forme ordinarie dell'accettazione con atto notarile.
      Questa seconda via è sicuramente più agevole e facile da seguire, ove ne ricorrano i presupposti..
      Zucchetti SG srl