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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
immobile oggetto di esecuzione in Francia
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MARCO PAUTASSI
SAVIGLIANO (CN)28/12/2022 19:02immobile oggetto di esecuzione in Francia
La curatela ha interrotto una esecuzione su un immobile del fallito sito in Francia su cui la banca francese ha ipoteca di primo grado. Chiedo se la procedura possa vendere l'immobile con asta in Italia e distribuire il ricavato ai creditori tra cui la banca che nel frattempo debba insinuarsi.
L'alternativa potrebbe essere una transazione con la banca a favore della procedura fallimentare che liquida un compenso saldo e stralcio ma non sono certo della fattibilità-
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
MP-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/12/2022 10:53RE: immobile oggetto di esecuzione in Francia
L'insolvenza transfrontaliera è disciplinata dai regolamenti Ue n. 1346 del 2000, sostituito con decorrenza 1.06.2017 dal reg. n. 848 del 2015, che, come regola generale, recepita anche nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, prevede che in presenza di insolvenza transfrontaliera, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (acronimo COMI: centre of mine interest).
Questa disciplina costituisce il risultato di una scelta di compromesso sintetizzata dal principio della c.d. "universalità limitata o attenuata", nel senso che si ammette la possibile convivenza parallela di una procedura principale d'insolvenza di carattere universale aperta nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore, e di procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura e dove il debitore abbia una dipendenza. Per dipendenza si intende una struttura priva di personalità giuridica, ma dotate di una pur minima organizzazione di mezzi umani e di beni per l'esercizio non transitorio di attività economica, posseduta dal medesimo soggetto insolvente nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui è localizzato il COMI; ove, invece, come nel caso in esame, si abbia nello stato estero la sola presenza di beni o attivo patrimoniale, non si può dichiarare un fallimento secondario, ma il curatore della procedura principale può esercitare tutti i poteri attribuitigli dalla legge dello Stato di apertura, nel rispetto delle norme processuali previste dalla legge del diverso Stato in cui intende agire.
Questo comporta che il curatore del fallimento dichiarato in Italia apprende all'attivo i beni del fallito che si trovano in Italia secondo le regole della nostra legge fallimentare, ma non dispone egualmente dei beni del fallito che si trovano all'estero, che rimangono formalmente estranei al fallimento e soggetti alle ordinarie azioni esecutive previste nello Stato in cui si trovano. In questo, se uno Stato Ue quale la Francia, il curatore del fallimento dichiarato in Italia non ha bisogno di una delibazione della sentenza di fallimento (né in via principale né in via incidentale, in quanto la decisione italiana è riconosciuta negli altri stati dell'unione, e può agire nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti dalla legge del paese dell'UE di apertura (Italia), ma deve rispettare la legge dello Stato nel cui territorio agisce (Francia nel caso). Deve, cioè agire come un qualsiasi creditore in rappresentanza unitaria della massa e può prendere pertanto quelle iniziative in via esecutiva (con un pignoramento o un sequestro o che altro rimedio sia previsto all'estero) che la legge del posto consente perché, come detto, qualunque attività giudiziaria relativa ai beni all'estero è soggetta alla lex fori e il curatore si presenterà in tale sede come un unico creditore, ovviamente sempre assistito da un legale.
L'esecuzione sarà quindi un'esecuzione individuale, in cui il curatore potrà concorrere con tutti i creditori lì intervenuti; di modo che, solo recuperando il bene e riportandolo in Italia (se bene mobile), o riuscendo a farlo liquidare all'estero, portando in Italia il ricavato per la distribuzione, si realizzerà appieno la concorsualità tra i creditori del fallito (trovando piena applicazione la lex concursus , ivi compresa la disciplina della fase del riparto).
Questo sinteticamente è il meccanismo vigente, per cui la procedura da lei ipotizzata di vendita del bene immobile situato in Francia, ci sembra non realizzabile; tuttavia è preferibile e opportuno consultare un esperto, con conoscenza anche del diritto francese.
Zucchetti SG srl
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