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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Fatture non emesse per affitti attivi ante fallimento
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Fabio Titi
FORLI' (FC)20/07/2022 17:04Fatture non emesse per affitti attivi ante fallimento
Buonasera,
per fallimento di cui sono Curatore, la società fallita era proprietaria di compendio immobiliare dato in locazione a società terza.
Il fallimento è stato dichiarato a fine settembre 2021 e per tuto il 2021 fino alla data di fallimento la società è stata contabilmente "abbandonata" dagli amministratori che non hanno mai provveduto ad emettere fattura per i canoni di locazione attivi per il periodo ante fallimento.
Ora la società locataria mi chiede di emettere adesso- in costanza di fallimento - quale Curatore le fatture dei canoni di locazione attivi per il periodo ante fallimento.
Personalmente - ma Vi chiedo Vs gentile riscontro - ritengo di non essere tenuto ad emettere fattura come fallimento per una prestazione anteriore al fallimento medesimo. Peraltro ai fini Iva si genererebbe un debito iva per il quale dovrei ridepositare la Comunicazione ex art. 74 bis.
Credo invece più corretto che la società locataria debba procedere ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D. Lgs. 471/1997 per mancata ricezione fattura decorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione e versare essa l'iva corrispondente.
La società locataria è invece dell'idea che io possa emettere tale fattura rifare il modello 74 bis e attendere che l'agenzia si insinui per tale debito di iva ante fallimento.
Nel restare in attesa di vs cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
F. Titi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/07/2022 11:12RE: Fatture non emesse per affitti attivi ante fallimento
La pretesa della locataria è palesemente infondata, dato che il primo comma dell'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 è molto chiaro nello stabilire che "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento ... gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore ... entro quattro mesi dalla nomina".
Altrettanto chiaro è l'art. 21; IV comma, del medesimo D.P.R. nello stabilire che "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", e tale articolo stabilisce come termine ultimo per l'emissione della fattura per le prestazioni di servizi il momento del pagamento.
Di conseguenza, il Curatore sarà tenuto a emettere, entro quattro mesi dalla propria nomina, solo le fatture per i canoni eventualmente riscossi negli undici giorni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Per tutti gli altri pagamenti la locataria, per evitare di subire la sanzione prevista dalla prima parte del comma 8 dell'articolo 6, del D. Lgs. 471/1997 citato nel quesito potrà, o avrebbe potuto per quelli effettuati da più di quattro mesi, effettuare la procedura descritta nella seconda parte di tale comma (va detto peraltro che la sanzione è pari "al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250", definibile con il pagamento di un terzo, mentre la procedura sopra richiamata prevede il versamento integrale dell'IVA, che nei confronti di controparte fallita è evidentemente di recupero molto improbabile).
Per quanto riguarda il Mod. 74-bis, l'art. 8, IV comma, ultimo periodo, del D.P.R. 322/98 fa riferimento alle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", pertanto le fatture, o meglio le mancate fatture, in questione non rilevano; il loro importo dovrà invece essere indicato nella dichiarazione IVA annuale, nella quale vanno indicati "gli importi delle operazioni imponibili ... per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2021 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse", nel modulo relativo al periodo ante fallimento, il cui totale potrà quindi non coincidere con quello del Mod. 74-bis.
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