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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Accettazione dell'eredità
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Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)12/04/2022 10:20Accettazione dell'eredità
Buongiorno.
Come noto, ai sensi dell'art. 35 l.f., durante il fallimento l'accettazione dell'eredità spetta al curatore.
Se il curatore viene autorizzato a non accettare l'eredità dal CdC / Gd, la non accettazione equivale ad una rinuncia in luogo del fallito? o una volta autorizzata la non accettazione, il diritto di accettare o meno torna al fallito che può decidere di accettare o rinunciare?
Domando ciò anche perchè, dovendo il fratello del fallito rettificare la dichiarazione di successione, l'agenzia dell'entrate non dà, all'autorizzazione da parte del GD alla rinuncia dell'eredità, valore di rinuncia anche da parte del fallito.
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/04/2022 20:16RE: Accettazione dell'eredità
La questione non è di facile soluzione.
Crediamo che sia opportuno partire, piuttosto che dall'art. 35 l.fall., dall'art. arti. 42, terzo comma. Quest'ultima norma, infatti, dopo aver ribadito nel secondo comma il tradizionale principio che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, precisa nel terzo comma, introdotto con la riforma del 2006/2007, che "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi", norma coerente con quella enunciata in via più generale nell'art. 104ter, comma ottavo, per la quale "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente".
La prima scelta che deve fare il curatore, quindi, è se acquisire o non i beni ereditari all'attivo fallimentare; in caso ritenga conveniente l'operazione procede all'accettazione dell'eredità; nel caso ritenga non conveniente l'accettazione, invece di rinunciare all'eredità, può semplicemente farsi autorizzare dal comitato dei creditori a non apprendere all'attivo l'eredità o la quota di eredità devoluta al fallito e, la non acquisizione non integra una vera rinuncia, mancando le caratteristiche formali richieste dall'art. 519 c.c. per tale atto.
Se, infatti, il curatore rinuncia all'eredità, la rinuncia investe anche il diritto all'accettazione del fallito e l'eredità dovrebbe essere attribuita agli altri chiamati, ma non tutti sono d'accordo su questa soluzione, potendosi sostenere che, poiché il fallito non perde la sua capacità giuridica, una volta che il fallimento non ha utilizzato il diritto di accettare l'eredità, questo diritto passa a lui personalmente; di conseguenza, se il fallito accetta, i beni ereditari entrano nel suo patrimonio e i creditori potranno soddisfarsi sugli stessi, se non accetta i creditori (non certo la curatela che ha già rinunciato) potrebbero eventualmente azionare la revocatoria ordinaria per potersi poi soddisfare sugli stessi..
Se, invece, il curatore si limita a rinunciare ad acquisire i beni ereditari ai sensi del terzo comma dell'art. 42 l. fall., egli non tocca il diritto all'accettazione dell'eredità che rimane in capo al fallito, che appunto può ancora accettare l'eredità, con le conseguenze di sopra.
la richiesta dell'AE non è in conclusione del tutto peregrina.
Zucchetti Sg Srl
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