Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

restituzione beni al fallito

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    26/04/2022 16:54

    restituzione beni al fallito

    Buongiorno, ottenuta l'autorizzazione dal GD ex art.104 ter comma 8 LF per l'abbandono di beni mobili rimasti invenduti nelle varie aste ho inviato lettera al fallito per la restituzione.
    Il fallito decorsi 30 giorni non ha provveduto al ritiro dei beni.
    La procedura corretta in queste situazioni ? i beni vanno alla smaltimento ?

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/04/2022 19:05

      RE: restituzione beni al fallito

      Il fallito si può considerare in mora, nella versione mora del creditore in quando non collabora per ricevere una prestazione che per legge è tenuto ad accettare. In tal caso si applicano le norme di cui agli artt. 1206 e segg. c.c., per cui bisogna prima fare una offerta formale e, se non accettata, procedere al deposito delle cose nei modi stabiliti dagli articoli 1210 e ss.
      Intanto, se non ha già fatto, scriva anche ai creditori della avvenuta dismissione.
      Zucchetti Sg srl
      • Gianluca Porcelli

        Latina
        02/05/2022 12:14

        RE: RE: restituzione beni al fallito

        Se procedo al deposito delle cose nei modi stabiliti dagli articoli 1210 e ss. significa che i beni , rimasti invenduti, per i quali ho richiesto ed ottenuto autorizzazione alla derelizione dal GD, devono essere depositati presso un pubblico deposito ?

        Ma nel caso del fallito non disponibile al ritiro dei beni mobili rimasti invenduti e presenti in un immobile di terzi che hanno richiesto la restituzione, non si applica la norma per la quale decorsi 30 giorni si provvede allo smaltimento ?

        Grazie

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/05/2022 09:36

          RE: RE: RE: restituzione beni al fallito

          Per la verità solo ora lei ci dice che si tratta di liberare l'immobile aggiudicato a terzi, in quanto nella precedente domanda si faceva solo riferimento a mobili derelitti, per cui si poneva il problema di come dare esecuzione al ritrasferimento della disponibilità dei beni in capo al fallito recalcitrante.
          Questo provvedimento è stato per noi fuorviante nella interpretazione della domanda e costituisce un intralcio anche ora. E' vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di merito l'ordine di liberazione di cui all'art. 560 cpc può essere adottato anche dal giudice delegato sia quando la vendita si svolga secondo le norme del codice di rito, ex art. 107 comma 2 l.fall. (Trib. Reggio Emilia Sez. fall., Ord., 26/10/2013 e Trib. Pescara Sez. Fall. Ord. 03/06/2016) sia quando nei casi di vendite competitive ( Trib. Mantova, 13 ottobre 2016), ma, appunto, per procedere alla liberazione è necessario un ordine del giudice. E' vero che l'art. 560 cpc parla di attività del custode, ma questi è l'organo che può attuare la liberazione secondo le disposizioni dettate dal giudice, anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 e ss..
          Nel caso è stata scelta una via diversa, ossia quella dell'abbandono ex art. 104ter l. fall. dei beni mobili che si trovavano nell'immobile, per cui, a fronte del rifiuto del fallito a riprendere la disponibilità degli stessi, non va portato in esecuzione un ordine di liberazione, ma il provvedimento di dismissione. Siamo così ritornati alla situazione precedente.
          Zucchetti SG srl